C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 16/11/2016 – Delibera – gara del 12/11/2016 CALCIO SAONARA VILLATORA – CLODIENSE CHIOGGIA SRL

gara del 12/11/2016 CALCIO SAONARA VILLATORA – CLODIENSE CHIOGGIA SRL

Riferisce l'A. che la tifoseria della società ospitata, Clodiense, per tutta la durata dell'incontro, lo insultava pesantemente e continuamente; che al termine della partita, aperta la porta dello spogliatoio, ha trovato ad attenderlo una quindicina di tifosi della medesima ospitata, che lo ha ingiuriato e minacciato e che l'episodio si é risolto grazie all'intervento del dirigente a lui addetto della società ospitante, che lo faceva rientrare nello spogliatoio e con lui si tratteneva fino all'arrivo dei Carabinieri, che aveva provveduto a chiamare. L'episodio si concludeva in circa un'ora. All'arrivo dei CC la tifoseria si era allontanata. Tuttavia, sempre accompagnato dal dirigente Massimo Contin (Saonara Villatora) raggiungeva l'autovettura e con lui constatava che la carrozzeria era stata danneggiata e i tergicristallo strappati. In accordo col medesimo dirigente, considerato che, essendosi fatto ormai buio, non era agevole verificare il danno nella sua consistenza, lo avrebbe verificato all'arrivo a casa e documentato con foto, da inviare alla medesima società ospitante per il rimborso del danno.

Dopo aver inviato la documentazione fotografica concordata e indicato in euro 1.000,00 l'ammontare del danno preventivato, prendeva contatto con i dirigenti della società ospitante che, cambiando l'atteggiamento iniziale, affermavano di non voler risarcire il danno, perché provocato da persone non collegate con la società. Rilevato che la società ospitante é oggettivamente responsabile della custodia dell'impianto e dell'autovettura dell'A., mentre ciascuna società è responsabile, sempre oggettivamente, del comportamento della propria tifoseria, il G.S. delibera di: -applicare alla società Saonara Villatora l'ammenda di euro 60.00 per non aver impedito a persone non legittimate l'accesso allo spogliatoio; -applicare alla società Clodiense Chioggia Srl l'ammenda di euro 200,00, così suddivisa :  Euro 100,00 per il comportamento della propria tifoseria nei confronti dell'A.  Euro 100,00 per l'ingresso dei tifosi nello spogliatoio con minacce e ingiurie nei confronti dell'A. stesso, -di porre a carico della società Saonara Villatora il risarcimento del danno subito dall'autovettura del direttore di gara dietro presentazione di fattura quietanzata.

 

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