C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 25/01/2017 – Delibera – gara del 8/ 1/2017 CALCIO ISTRANA 1964 ASD – TREVISO

gara del 8/ 1/2017 CALCIO ISTRANA 1964 ASD - TREVISO

La società Calcio Istrana 1964 ha presentato reclamo avverso la gara in oggetto, dopo la pubblicazione del risultato ma nei termini di cui all'art. 46c. 3 c.g.s., lamentando la partecipazione alla stessa dei giocatori BEDIN GIOVANNI, CICCONE EMANUELE, CREMONESE GIOVANNI e SABATINO GENNARO (tutti della soc. Treviso) in posizione di tesseramento irregolare. Eseguiti gli accertamenti di rito da cui è emerso che tutti i giocatori su indicati alla data della disputa non risultavano regolarmente tesserati per la squadra Treviso (per tutti il tesseramento decorre dal 09.01.2017), la quale peraltro non ha fatto pervenire proprie osservazioni in merito; il G.S. delibera di: - accogliere il reclamo inoltrato dalla società CALCIO ISTRANA 1964; - sanzionare la soc. Treviso con la perdita della gara con il risultato conseguito sul campo CALCIO ISTRANA 1964 - TREVISO 8 - 1, nonchè con un punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di euro 100,00; - infliggere ai giocatori BEDIN GIOVANNI, CICCONE EMANUELE, CREMONESE GIOVANNI e SABATINO GENNARO (soc. Treviso) una giornata di squalifica; - infliggere al dir. acc. Signor BREDA ARNALDO (soc. Treviso) inibizione fine al 06.02.2017. Si trasmettono gli atti alla P.F. per quanto di competenza per le gare precedenti. Non si addebita la tassa reclamo.

 

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