C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 08/02/2017 – Delibera – gara del 5/ 2/2017 LIVENTINA – TREVISO

gara del 5/ 2/2017 LIVENTINA - TREVISO

Rilevato dal R.A. che, attesi i tempi regolamentari, la gara non ha potuto avere inizio per mancata presentazione in campo della soc. Treviso, mentre la soc. Liventina era presente, ed è stato possibile il riconoscimento dei giocatori; preso atto che trattasi di terza gara del campionato di appartenenza a cui la Soc. Treviso non prende parte, peraltro senza avere nemmeno la correttezza di comunicare in anticipo la decisione di rinunciare; rilevato altresì che nella delibera di cui al c.u. n. 61 del 01.02.2017 è stato omesso di attribuire un punto di penalizzazione in classifica come previsto dall'art. 53 noif; visto l'art. 53 noif e l'art. 17 cgs, nonchè il c.u. n. 1 del 5.7.16; il G.S. delibera di: - sanzionare la soc. Treviso con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato LIVENTINA - TREVISO 3 - 0, nonchè con due punti di penalizzazione in classifica; - sanzionare la stessa con l'ammenda di euro 2.000,00 per terza rinuncia,aumentata a euro 2.100,00 per violazione dell'art. 1 c.g.s.

 

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