C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 22/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 820 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 820 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. TAGLIACOLLO Francesco Presidente SSDARL Union Vis Sig. BARBIERI Marcello Dirigente Accompagnatore SSDARL Union Vis Società SSDARL Union Vis Il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto Interregionale ed il Procuratore Aggiunto Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 31/5/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. TAGLIACOLLO Francesco – Presidente SS DARL Union Vis “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione al paragrafo 2.1. “Categoria Giovanissimi” del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2016 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per aver consentito l’utilizzo del giovane Busin Mattia, nato il 12.12.2004 (matricola 2490846) ad una gara del Campionato Giovanissimi Provinciale di Rovigo, pur essendo al di sotto dell’età minima consentita (non aveva ancora compiuto i 12 anni) e quindi in posizione irregolare in quanto tesserato per la categoria Esordienti”. Il Sig. Marcello BARBIERI - Dirigente Accompagnatore SS DARL Union Vis “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di una gara del Campionato Giovanissimi Provinciale di Rovigo, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto di età al di sotto di quella minima consentita dalle norme, il calciatore Busin Mattia nato il 12.12.2004 (matricola 2490846) sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al direttore della gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza averne titolo, in quanto di età al di sotto di quella minima consentita dal paragrafo 2.1. “Categoria Giovanissimi” del -Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1/7/2016 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.” La Società SS DARL Union Vis “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del C:G.S. dell’operato del proprio Presidente e del Dirigente accompagnatore”. AI dibattimento del 20/6/2017 sono risultati presenti : il Sig. TAGLIACOLLO Francesco Presidente SSDARL Union Vis il Sig. BARBIERI Marcello Dirigente Accompagnatore SSDARL Union Vis la Società SSDARL Union Vis tutti rappresentati dal Sig. BARBIERI Marcello (Dirigente SSDARL Union Vis) La Procura Federale è stata rappresentata dal Dott. Salvatore Sciuto Il Dott. Sciuto ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti rappresentate all’udienza del 20/6/2017; ha concluso proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. TAGLIACOLLO Francesco Presidente SSDARL Union Vis : inibizione di giorni 20 a carico del Sig. BARBIERI Marcello Dirigente Accompagnatore SSDARL Union Vis : inibizione di giorni 14 a carico della Società SSDARL Union Vis : ammenda di € 55,00.- Il Tribunale Federale Territoriale letto l’atto del deferimento, - letta la memoria difensiva della SSDARL Union Vis, - sentiti i rappresentanti della Procura e valutata la sanzione proposta, - ritenuti congrui i provvedimenti sopra citati dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. TAGLIACOLLO Francesco Presidente SSDARL Union Vis : inibizione di giorni 20 a carico del Sig. BARBIERI Marcello Dirigente Accompagnatore SSDARL Union Vis : inibizione di giorni 14 a carico della Società SSDARL Union Vis : ammenda di € 55,00.-

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