C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 105 del 30/06/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 505 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti :

Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 505 stagione sportiva 2016/2017 nei confronti dei seguenti soggetti : Sig. VAZZOLER Alessandro Calciatore già tesserato ASD Fossaltese,ora ASD Portogruaro Calcio Sig. IANNOTTA Raffaele Dirigente accompagnatore ASD Fossaltese Sig. ASTARITA Ciro Presidente ASD Fossaltese la Società A.S.D. Fossaltese Il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto Interregionale ed il Procuratore Aggiunto Interregionale della F.I.G.C. con atto datato 6/6/2017 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : Il Sig. Alessandro VAZZOLER Calciatore tesserato ASD Fossaltese all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione dell'art. dell'art.1 bis,c.1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del C.G.S. anche in relazione all'art. 10,comma 2 del C.G.S. FIGC ed all’art. 39 comma 2 delle NOIF, per i fatti meglio esposti in narrativa (vedi atto deferimento allegato)”; Il Sig. Raffaele IANNOTTA - Dirigente Accompagnatore A.S.D. Fossaltese “ed incaricato del tesseramento dei calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alle previsioni di cui all’art.10, comma 2 dello stesso C.G.S. ed all’art. 39 comma 2 delle NOIF per i fatti meglio esposti in narrativa (vedi atto di deferimento allegato)”; Il Sig. Ciro ASTARITA - Presidente A.S.D. Fossaltese “per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 10, comma 2 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva ed all’art. 39, comma 2 delle N.O.I.F., per i fatti esposti in narrativa (vedi atto di deferimento allegato)”; La Società ASD Fossaltese “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS, per le violazioni attribuite al proprio Presidente, Sig. Ciro Astarita e ai propri tesserati Vazzoler e Iannotta”. AI dibattimento del 28/6/2017 sono risultate presenti le seguenti parti deferite : Sig. VAZZOLER Alessandro Calciatore già tesserato ASD Fossaltese,ora ASD Portogruaro Calcio, assistito dal padre Vazzoler Carlo Sig. IANNOTTA Raffaele Dirigente accompagnatore ASD Fossaltese Sig. ASTARITA Ciro Presidente ASD Fossaltese la Società A.S.D. Fossaltese, rappresentata dal Sig. Astarita Ciro (Presidente) la Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Vincenzo ROSSETTO Il Rappresentante della Procura, Dott. Vincenzo ROSSETTO, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo, sentite le parti deferite oggi rappresentate, rilevato che le stesse hanno chiesto di poter avvalersi del disposto di cui all’art. 23 del C.G.S. (il cosiddetto patteggiamento), il rappresentante della Procura F.I.G.C. non avendo riscontrato alcun elemento ostativo per l’accoglimento delle predette richieste, hanno ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. e di concordare i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. VAZZOLER Alessandro Calciatore già tesserato ASD Fossaltese,ora ASD Portogruaro Calcio : squalifica di 2 giornate da scontarsi nel campionato di competenza 2017/2018 a carico del Sig. IANNOTTA Raffaele Dirigente accompagnatore ASD Fossaltese : inibizione di 40 giorni a carico del Sig. ASTARITA Ciro Presidente ASD Fossaltese : inibizione di 40 giorni a carico della Società A.S.D. Fossaltese : ammenda di € 200,00.- Il Tribunale Federale Territoriale visti i fatti descritti nel deferimento sentiti i soggetti deferiti preso atto che tra le parti deferite e il rappresentante della Procura Federale sono stati concordati i provvedimenti disciplinari come da documenti in atti, in applicazione dell’art. 23 del C.G.S. visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura della F.I.G.C. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale conferma e dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. VAZZOLER Alessandro Calciatore già tesserato ASD Fossaltese,ora ASD Portogruaro Calcio : squalifica di 2 giornate da scontarsi nel campionato di competenza 2017/2018 a carico del Sig. IANNOTTA Raffaele Dirigente accompagnatore ASD Fossaltese : inibizione di 40 giorni a carico del Sig. ASTARITA Ciro Presidente ASD Fossaltese : inibizione di 40 giorni a carico della Società A.S.D. Fossaltese : ammenda di € 200,00.- Si segnala che ai sensi dell’art.23 C.G.S., l’ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario : sul c/c della B.N.L. - Cod.IBAN : IT 50 K 01005 03309 000000001083, nel termine perentorio di 30 gg successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento secondo quanto previsto dalla norma sopra richiamata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it