F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 012/CSA pubblicata il 15 Settembre 2021- Daniele Ragatzu
Decisione n. 012/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 011/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE II
composta dai Sigg.ri:
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Bruno Di Pietro - Componente (relatore)
Paolo Tartaglia - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 011/CSA/2021-2022, proposto dal calc. Daniele Ragatzu
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 19/DIV dello 07.09.2021;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.09.2021, l’Avv. Bruno Di Pietro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Daniele Ragatzu (C.F. RGTDNL91P21B354H), nato a Cagliari (CA) il 21.09.1991, tesserato per la società Olbia Calcio 1905 S.r.l., con dichiarazione dello 08.09.2021, preannunciava reclamo di urgenza ex art. 74 CGS, a mezzo degli indicati difensori, avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C (cfr. Com. Uff. n. 19/DIV dello 07.09.2021), consistente nella misura della squalifica per 1 (una) gara effettiva inflittagli in relazione alla gara Ancona Matelica/Olbia dello 05.09.2021.
Il Giudice sportivo motivava la sanzione contro il calciatore per avere costui: “pronunciato una espressione blasfema al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi”. L’atleta Ragatzu, con la dichiarazione, sopra indicata, di preannuncio di reclamo, chiedeva contestualmente la trasmissione di tutti gli atti relativi al procedimento.
La Corte Sportiva d’Appello provvedeva all’incombenza e in data 08.09.2021 trasmetteva gli atti richiesti dai difensori del calciatore sanzionato.
Successivamente, in data 9 settembre 2021, il calc. Ragatzu, a mezzo dei medesimi difensori, faceva pervenire comunicazione di rinuncia al reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La dichiarazione del 9 settembre 2021 di rinuncia al reclamo non consente a questa Corte di espletare ulteriore attività nel merito, in quanto la tipologia di illecito non rientra tra quelle previste dall’art. 49, comma 6 del CGS, per le quali la rinuncia o il ritiro non ha effetto per la prosecuzione del giudizio.
Sulla base di quanto precede, il reclamo iscritto al n. 011/CSA/2021-2022 va dichiarato, come da prassi di questa Corte, estinto per rinuncia al reclamo.
P.Q.M.
Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe, ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio.
Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.
L’ESTENSORE IL VICE PRESIDENTE
Bruno Di Pietro Maurizio Borgo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce