F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 013/CSA pubblicata il 15 Settembre 2021- F.C. PRO VERCELLI S.r.l.

Decisione n. 013/CSA/2021-2022

 

Registro procedimenti n. 008/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE II

 

composta dai Sigg.ri:

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Bruno Di Pietro – Componente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 008/CSA/2021-2022, proposto dalla F.C. PRO VERCELLI S.r.l.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n.

19/DIV del 07/09/2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.09.2021 l’Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Alex Casella per la società F.C. Pro Vercelli S.r.l.;  Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La F.C. PRO VERCELLI S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra F.C. PRO VERCELLI e PRO SESTO del 04/09/2021, ha inflitto la squalifica per una gara effettiva al tesserato Sig. Giuseppe Scienza “per aver pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema nel corso della gara; sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r.proc.fed.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione comminata al Sig. Giuseppe Scienza la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la ricorrente ha sostenuto che la frase proferita dal tesserato Scienza non era di natura blasfema. Essa, a sostegno della sua tesi, ha riferito che il tesserato è persona dai valori cristiani molto solidi e, quindi, non avrebbe mai usato espressioni del genere e ha rilevato che il Quarto uomo che si trovava a poca distanza non ha ravvisato dette condotte blasfeme. La Corte ritiene che il ricorso vada respinto confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla base del referto dei collaboratori della Procura Federale che hanno distintamente e ripetutamente udito frasi blasfeme, non rilevando il fatto che gli Ufficiali di gara non abbiano sentito in considerazione dell’ampiezza del campo di gioco.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 L’ESTENSORE                                                             IL VICE PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                         Maurizio Borgo  

 

Depositato 

 

 IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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