F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 014/CSA pubblicata il 16 Settembre 2021- S.S.C. Napoli S.p.A.

 

Decisione n. 014/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 003/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

NAZIONALE I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe - Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Maurizio Greco - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 003/CSA/2021-2022 proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A.

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 27 del 24.08.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 7.09.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Mattia Grassani per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.C. Napoli S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00, inflitte al proprio tesserato Victor

James Osimhen, dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 27 del 24.08.2021), in relazione alla gara Napoli/Venezia del 22.08.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “OSHIMEN Victor James (S.S.C. Napoli S.p.A.): per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha domandato la riduzione della squalifica irrogata “a una giornata effettiva di gara, anche con irrogazione di sanzione pecuniaria”. Nello specifico, le censure sollevate dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. vertono principalmente su due motivi.

In primo luogo, è stata dedotta l’erronea qualificazione della condotta del calciatore Oshimen operata dal Giudice Sportivo (anche sulla base del referto arbitrale).

Secondo la prospettazione della reclamante, infatti, la condotta de qua avrebbe dovuto essere valutata non già come gravemente antisportiva, bensì come meramente antisportiva – ciò comportando la comminazione della più mite sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara – atteso che: 

a) il tesserato Oshimen avrebbe inteso non certo colpire l’avversario con uno schiaffo, bensì divincolarsi dalla marcatura al solo fine di acquisire una posizione di vantaggio negli sviluppi dell’azione di gioco; 

b) come riconosciuto dallo stesso Direttore di gara nel rapporto arbitrale, lo scontro sarebbe avvenuto “senza conseguenze fisiche per l’avversario e senza necessità dell’ingresso dei sanitari”; 

c) infine, ed al contrario di quanto ritenuto dall’Arbitro, il contatto tra il tesserato Oshimen ed il suo avversario sarebbe avvenuto non allorquando il pallone era “non a distanza di gioco”, bensì proprio durante una fase di gioco ed in una zona nevralgica di campo, in prossimità della sfera.

In via subordinata, la società S.S.C. Napoli S.p.A. lamentava la mancata considerazione – tanto da parte del Direttore di gara quanto successivamente da parte del Giudice Sportivo – del fatto che l’atleta Oshimen avrebbe agito in reazione immediata al comportamento ingiusto dell’avversario. Tale circostanza rileverebbe quale attenuante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), CGS.

A supporto delle proprie deduzioni nel merito, la reclamante richiedeva, in via istruttoria, che fosse disposto un supplemento di rapporto degli ufficiali gara e/o l’audizione degli stessi sull’episodio sanzionato, sollecitando, altresì, l’ammissione e l’esame dei filmati e delle immagini di gara acquisite dalla produzione ufficiale dell’evento.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 7.09.2021, per la parte reclamante è comparso l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. La Corte ha, poi, contattato l’Arbitro di gara, il Sig. Gianluca Aureliano, il quale, sentito in merito all’episodio controverso, ha dichiarato: i) di aver visto solo la presenza della mano del difensore Daan Heymans sulla spalla del calciatore Oshimen e di non aver ravvisato invece trattenute o comportamenti scorretti posti in essere dal difensore medesimo ai danni dell’avversario; ii) che lo scontro sanzionato tra l’atleta Oshimen e il difensore Heymans avveniva all’interno dell’area di rigore e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma in un momento in cui la palla era già fuori dall’immediata portata dell’attaccante.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene, in via pregiudiziale, che non siano ammissibili l’acquisizione e l’esame delle immagini e dei filmati prodotti dalla società reclamante.

Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dall’art. 58  comma 1, CGS ossia  che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” (n.d.r. sottolineatura aggiunta); l’art. 61 CGS, poi, individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi.

Orbene, nel caso che ci occupa, la circostanza che la condotta del calciatore Oshimen sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro esclude di per sé, dunque, l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo.

Quanto sopra implica che, nel valutare il merito del presente ricorso, questa Corte ha potuto e dovuto attenersi a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara e dalle dichiarazioni integrative rese dall’arbitro durante la riunione del 7.09.2021.

Ciò premesso, questo Collegio reputa meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, per le ragioni che seguono.

Dalle dichiarazioni integrative rese dal Direttore di gara, si evince che lo scontro tra l’atleta Oshimen e l’avversario è avvenuto all’interno dell’area di rigore, in occasione di un corner battuto dalla compagine napoletana; e ancora, che con l’espressione “con il pallone non a distanza di gioco” contenuta nel rapporto di gara, l’Arbitro abbia in realtà voluto significare unicamente che, nell’esatto momento in cui è stata commessa la condotta sanzionata, il pallone aveva sorvolato la zona dei due contendenti, e non era perciò nella immediata portata dell’attaccante Oshimen.

In realtà, quindi, l’intervento sanzionato risulta esser stato commesso dal tesserato Oshimen nel corso dello sviluppo dell’azione, al fine di guadagnare una posizione di vantaggio (rispetto alla possibile sponda o ribattuta della sfera in area di rigore).

Quanto osservato, unito alla circostanza – rilevata dall’Arbitro – che lo scontro tra i giocatori è avvenuto “senza conseguenze fisiche per l’avversario e senza necessità dell’ingresso dei sanitari”, induce a concludere che la condotta in questione vada qualificata non già come gravemente sportiva, bensì come meramente antisportiva. 

Non può trovare applicazione, invece, nel caso de quo, l’attenuante ex art. 13, comma 1, lettera a), CGS, invocata dalla società reclamante. Vi osta, infatti, il rilievo che il Direttore di gara non abbia ravvisato spinte, trattenute o altre condotte antisportive poste in essere dal difensore Daan Heymans, tali da provocare una reazione del calciatore Oshimen.

Sulla base di tutto quanto precede, la Corte ritiene, pertanto, che il reclamo proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. debba essere accolto. Va invece aggravata, come da dispositivo, l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) irrogata dal giudice sportivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara e l’ammenda in € 15.000,00 (quindicimila/00).

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                                            Carmine Volpe

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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