F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFN – SD del 06 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 992/627pf20-21/GC/blp del 6.8.2021 nei confronti del Sig. Cellini Paolo – Reg. Prot. 19/TFN-SD

Decisione/0024/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giuseppe Rotondo – Vice Presidente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore); Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.

992/627pf20-21/GC/blp del 6 agosto 2021 nei confronti del Sig. Cellini Paolo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 6 agosto 2021 a carico del Sig. Paolo Cellini, all’epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, per rispondere:

  1. della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 30, comma 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 53 delle N.O.I.F., per non aver provveduto ad attivare, nel mese di marzo 2019, il prelievo coattivo tramite l’invio di un ispettore dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose Santa Maria Appartente (per euro 2.226,87) e Sangiorgese 1922 (per euro 2.566,50), nonostante la Segreteria del Comitato Regionale Marche lo avesse tempestivamente reso edotto del persistente stato di morosità attraverso la sottoposizione alla firma delle rispettive richieste e, in generale, per aver adottato una modalità di recupero dei crediti vantati dal Comitato Regionale Marche nei confronti delle società morose improntata ad intrattenere informali rapporti personali con i dirigenti delle società interessate piuttosto che applicare le ordinarie procedure in uso presso il Comitato, esponendo in tal modo il bilancio del Comitato ad un maggior rischio d’inesigibilità dei crediti medesimi che, per le società Virtus Fabriano e Futsal Fabriano, si è poi realizzato nell’impossibilità di recupero essendo dette società divenute nel frattempo inattive;
  2. violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 28, comma 2, lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver consentito l’iscrizione della società Virtus Team Soc. Coop. al campionato di competenza per la stagione 2019/2020 nonostante il suo stato di morosità ed il parere contrario espresso dal Consiglio di Presidenza e pur consapevole della circostanza che il Presidente della Virtus Team Soc. Coop., Sig. Marinelli Gaetano, aveva già ricoperto in precedenza la medesima carica per due altre società morose (Virtus Fabriano e Futsal Fabriano) nei confronti delle quali i crediti vantati sono divenuti inesigibili a seguito della loro sopraggiunta inattività.

L’accordo ex art. 127 C.G.S.

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1, C.G.S. – F.I.G.C. vigente, la Procura Federale e il Sig. Paolo Cellini hanno depositato istanza di accordo ex art. 127 C.G.S. che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale e il Sig. Paolo Cellini, che hanno confermato il contenuto del raggiunto accordo;

ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e, quindi, applicabile al caso di specie l’art. 127, comma 1, C.G.S.; esaminata la sanzione ai sensi dell’art. 127, comma 3, C.G.S., così determinata:

- quanto a Paolo Cellini, la sanzione base di mesi 6 (sei) di inibizione, diminuita in mesi 4 (quattro) di inibizione; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Collegio, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, è stata presentata rituale proposta di accordo; visto il citato art. 127 C.G.S., a tenore del quale “1. Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”, fermo rimanendo che “L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” e che “Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”; ritenuto che il rito deflattivo in questione risponde al generale favore, che anima l’ordinamento giuridico, per le tecniche di risoluzione alternativa (c.d. A.D.R.); ritenuto che tale favore è vieppiù consonante con i principi che permeano il diritto sportivo, ove massimamente rileva il dovere di collaborazione (v., ad es., l’art. 128 C.G.S.) insieme ai canoni di lealtà, correttezza e probità (art. 2 Cost.; art. 4 C.G.S.), e il relativo processo, in cui il principio di ragionevole durata (art. 6 C.E.D.U.; art. 111, c. 2, Cost.; art. 44, c. 2, C.G.S.) assume primaria importanza (si pensi, a titolo di esempio, all’art. 44, u.c., C.G.S., che, con un dettato di opposto tenore rispetto ai giudizi civile e amministrativo, fa della perentorietà dei termini la regola); rilevato che, nel caso che ne occupa, non ricorrono le ipotesi di esclusione contemplate dal comma 7 dell’art. 127 C.G.S. (“Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti

commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale”); rilevato, altresì, che le parti hanno, in sede accordo, espresso e, in sede di udienza, ribadito il loro concorde avviso sulla qualificazione dei fatti; ritenuto che tale qualificazione è allineata alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello; ritenuto che, in relazione all’atteggiarsi dei fatti, per come prospettati, la sanzione finale appare congrua; ritenuto che il canone di proporzionalità, che deve ispirare la comminatoria in concreto della sanzione (ad es., C. Giust. U.E., 25 febbraio 2010, C-562/08; C. Giust. U.E., 20 marzo 2018, C-524/15), risulta essere stato osservato; P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara l’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti e, per l’effetto, dispone nei confronti del Sig. Paolo Cellini l’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE

Valentino Fedeli

 

IL PRESIDENTE

Carlo Sica

 

Depositato in data 6 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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