F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN – SD del 07 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 944/522pf20-21/GC/blp del 4 agosto 2021 nei confronti del sig. Walter Matacotta – Reg. Prot. 18/TFN-SD
Decisione/0025/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente;
Valentina Aragona – Componente;
Giammaria Camici – Componente (Relatore); Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 2 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.
944/522pf20-21/GC/blp del 4 agosto 2021 nei confronti del sig. Matacotta Walter, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento n. 944/522pf20-21/GC/blp del 4 agosto 2021, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. MATACOTTA Walter, Dirigente accompagnatore della società Fermana F.C. S.r.l. contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del C.G.S., per inosservanza dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per avere, nel corso della gara FERMANA - SUDTIROL del 30 gennaio 2021, al 38’ minuto del primo tempo, alzandosi dalla panchina, pronunciato la seguente espressione blasfema “porco Dio”.
La fase istruttoria
In data 1.02.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 522pf20-21, avente ad oggetto
“Segnalazione del collaboratore della Procura Federale designato al controllo della gara del Campionato di Lega Pro FERMANA SUDTIROL del 30 gennaio 2021 in ordine alla condotta tenuta dal dirigente accompagnatore della Fermana, sig. Walter
Matacotta”, a seguito di quanto evidenziato Collaboratore dell’Ufficio inquirente, incaricato del controllo della gara del 30.01.2021 tra FERMANA e SUDTIROL, il quale, nella propria relazione in merito al comportamento tenuto da calciatori e tesserati in esito alla gara anzidetta, aveva evidenziato che il dirigente accompagnatore della Fermana, sig. Walter Matacotta, al 38° della prima frazione di gioco, alzandosi dalla panchina, aveva proferito, ad alta voce, un’espressione blasfema.
Acquisita la scheda anagrafica della Società FERMANA F.C. S.R.L. e del Sig. Walter MATACOTTA, l’Ufficio requirente adottava quindi, in data 2.02.2021, il provvedimento di cui all’art. 123 C.G.S. a mezzo del quale comunicava l’avvenuta conclusione delle indagini al soggetto interessato. Questi, per il tramite del proprio legale, faceva dapprima pervenire memoria con la quale sosteneva che il Collaboratore della Procura, incaricato del controllo gara, avesse mal udito l’espressione ritenendola blasfema verosimilmente a causa di una incisiva assonanza con altra e, in un secondo momento, concordava con l’Ufficio della Procura federale, ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 usufruendo della riduzione al 50% della sanzione iniziale (euro 1.000,00).
Nulla avendo osservato il Procuratore Generale dello Sport del CONI in merito alla sanzione concordata, l’accordo veniva inviato al Presidente Federale e, in assenza di osservazioni anche di quest’ultimo, veniva pubblicato sul C.U. n. 296/AA dell’8.03.2021 con termine per l’adempimento di trenta giorni ai sensi del comma 5 dell’art. 126 del C.G.S.
Tuttavia il Sig. MATACOTTA non onorava l’impegno assunto di talché la Segreteria Federale, con nota del 22.07.2021, inviava alla Procura Federale il C.U. n. 14/AA del 20.07.2021 per il tramite del quale il raggiunto accordo veniva dichiarato risolto. In conseguenza di ciò la Procura, ai sensi del comma 6 del più volte citato articolo 126 del C.G.S. provvedeva a notificare al Sig. Walter MATACOTTA il deferimento n. 944/522pf20-21/GC/blp del 4 agosto 2021, il cui capo di incolpazione è stato dianzi riportato.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 2.09.2021, nessuna delle parti faceva pervenire memoria difensiva.
Il dibattimento
All’udienza del 2.09.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti le seguenti parti in collegamento da remoto: per la PROCURA FEDERALE il Sostituto Procuratore Federale Dott. Luca SCARPA e per il Sig. Walter MATACOTTA presente di persona, anch’egli da remoto, l’Avv. Stefano Lignite.
II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 1.000 (mille/00) a carico del deferito, importo pari alla sanzione inizialmente determinata ai fini dell’accordo ex art. 126 C.G.S. L’avv. Stefano Lignite, in rappresentanza del deferito, evidenziava come nella sua carriera il sig. Walter MATACOTTA non avesse mai tenuto comportamenti contrati all’etica sportiva e pertanto chiedeva che venisse applicata la sanzione minima prevista.
La decisione
Ritiene il Collegio che la condotta ascritta al Sig. Walter MATACOTTA debba ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio in virtù quanto refertato dal Collaboratore della Procura Federale, incaricato del controllo della gara del 30.01.2021 tra FERMANA e SUDTIROL valevole per il Campionato di serie C, girone B, il quale, nella propria relazione in merito al comportamento tenuto da calciatori e tesserati in esito alla gara anzidetta, ha testualmente riferito: “Al 38° del primo tempo il Sig. Walter MATACOTTA; Dirigente Accompagnatore della Fermana F.C. si alzava dalla panchina e diceva a voce alta “porco Dio” ….”. È, peraltro, fatto notorio, che il Collaboratore dell’Ufficio inquirente, incaricato del controllo della gara, stazioni a bordo campo, prevalentemente in corrispondenza della linea mediana del terreno di giuoco e quindi in prossimità delle panchine occupate dai tecnici, dal Dirigenti accompagnatori e dai giocatori di riserva delle contendenti. Tale posizione gli ha certamente consentito di percepire chiaramente quanto proferito dal Sig. MATACOTTA il quale, dal suo canto, non ha negato l’episodio e la sua tempistica, sostenendo semplicemente che si sia trattato di un improbabile frainteso imputabile all’assonanza fra l’espressine addebitatagli e l’espressione gergale “porco zio”.
Ciò detto, ritiene ancora il Collegio che la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pari a euro 1.000,00 di ammenda, così commutata la sanzione dell’inibizione prevista per la violazione in questione dall’art. 37 del C.G.S. come consentito dall’art. 126 del C.G.S., pur adeguata nell’ambito di un accordo ante deferimento, sia da ritenersi inadeguata nel momento in cui tale accordo, approvato dalla Procura Generale del CONI e dal Presidente Federale, non venga rispettato e debba quindi essere considerato risolto.
Osserva il Collegio che fra le varie “ratio” che hanno indotto il legislatore federale a mutuare l’istituto del cosiddetto “patteggiamento” dal codice di procedura penale, vi è certamente anche quella della cosiddetta “economia del giudizio”. È di tutta evidenza che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S. comporta per gli Uffici Federali e per gli Organi di Giustizia Sportiva un risparmio di energie e di attività posto che il procedimento viene definito prima che venga predisposto il “rinvio a giudizio” (rectius: il deferimento) e quindi senza che ne consegua il giudizio che si può articolare in più gradi.
Per contro, ove l’accordo non venga rispettato dall’avvisato, l’attività degli Uffici Federali si moltiplica in quanto dopo una serie di attività che di fatto diventano inutili (avviso alla Procura Generale dello Sport del CONI, invio dell’accordo al Presidente Federale, pubblicazione dell’accordo sul C.U. della Segreteria, verifica dell’adempimento) , si deve comunque procedere alla risoluzione dell’accordo (provvedimento di risoluzione e relativo C.U.) e al deferimento con conseguente ulteriore carico di lavoro anche per gli Organi giudicanti.
Ritiene quindi il Collegio che in tale ipotesi, accertata la responsabilità del deferito, allo stesso non possa essere comminata la stessa sanzione inizialmente concordata quale sanzione base ma che la stessa vada aumentata per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Matacotta Walter la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE
Giammaria Camici
IL PRESIDENTE
Carlo Sica
Depositato in data 7 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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