F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN – SD del 10 Settembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 909/708pf20-21/GC/mg del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. Roberto Berti e della società ASD Spezia Calcio Femminile – Reg. Prot. 16/TFN-SD

Decisione/0030/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0016/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Amedeo Citarella – Componente;

Gaia Golia – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato,

decidendo nella riunione fissata il giorno 2 settembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 909/708pf20-21/GC/mg del 3 agosto 2021 nei confronti del sig. Berti Roberto e della società ASD Spezia Calcio Femminile,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 3 agosto 2021, Prot. 909/708pf20-21/GC/mg, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Roberto Berti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Spezia Calcio Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 11 calciatrici, Bedini Ilaria (tesseramento del 2.09.2020), Bernardi Serena (tesseramento del 22.08.2017), Berti Serena (tesseramento del 22.08.2017), Gatti Sara (Tesseramento del 2.09.2020), Paita Lara (tesseramento del 28.10.2019), Pascotto Noemi (tesseramento del 6.08.2019), Polese Carolina (tesseramento del 6.08.2019), Pucitta Matilda (tesseramento del 28.08.2019), Repetto Camilla (tesseramento del 2.09.2020), Rossi Clara Emma (tesseramento del 5.09.2019) e Serban Maria Adela (tesseramento del 18.09.2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

- la Società ASD Spezia Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La fase istruttoria

In data 10.05.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 708pf20-21, avente ad oggetto “Mancato deposito dell’accordo economico intercorso tra la Soc. ASD Spezia CF (Dipartimento Calcio Femminile – Serie C, Girone A) e n. 11 calciatrici, per la s.s. 2020/2021”.

Il procedimento traeva origine dalla nota del 06.05.2021, con la quale la LND – Dipartimento Calcio Femminile segnalava alla Procura Federale il mancato deposito degli accordi economici da parte della Società deferita nei termini sanciti dalla normativa federale.

La Procura Federale, effettuata la notifica della CCI senza che gli avvisati facessero pervenire memorie difensive o richiedessero di essere auditi, ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 909/708pf20-21/GC/mg del 3 agosto 2021 i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.   

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna nei termini di rito, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva.

La difesa ha eccepito l’infondatezza in fatto del deferimento in quanto non si sarebbe mai verificato il contestato mancato deposito degli accordi economici in violazione dell’art. 94 ter, comma 2, NOIF da parte della società ASD Spezia Calcio Femminile; tutti i contratti infatti erano stati regolarmente e tempestivamente inviati alla LND – Dipartimento Calcio Femminile con due distinte email del 28.10.2020 e del 30.10.2020, come da documentazione versata in atti.

In particolare, il primo invio, contenete gli accordi economici di cui al presente procedimento, avveniva attraverso la piattaforma WeTransfer e veniva effettuato dalla società all’indirizzo del dott. Andrea Angelelli, Ufficio Tesseramento – Dipartimento Calcio Femminile, a.angelelli@lnd.it; i file trasmessi risultavano da questi regolarmente scaricati come da ricevuta della medesima piattaforma.

Il secondo invio, effettuato in data 30.10.2020 al medesimo indirizzo di destinazione, conteneva i rimanenti contratti che, tuttavia, non divenivano oggetto di deferimento da parte della Procura Federale nonostante, come detto, la trasmissione fosse avvenuta con stesso mezzo al medesimo destinatario.

In ragione di tali circostanze di fatto, la difesa ha chiesto di accertare e dichiarare la liceità ed irrilevanza disciplinare delle condotte oggetto di contestazione e, per l’effetto, prosciogliere i deferiti.

In data 25.08.2021 la Procura Federale ha depositato in atti documentazione integrativa; in particolare lo scambio di e-mail con il dott. Angelelli, Ufficio Tesseramento - DCF, il quale ha confermato di aver ricevuto in data 28/10/2020 a mezzo piattaforma WeTransfer i contratti da parte della ASD Spezia Calcio Femminile ma durante un periodo di legittima assenza dall’ufficio. Constata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiarava aperta l’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 02.09.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Luca Zennaro, preso atto di quanto prodotto dalla difesa e di quanto dichiarato dal competente organo federale del Dipartimento Calcio Femminile, ha riconosciuta raggiunta la prova dell’invio tempestivo da parte della società ASD Spezia Calcio Femminile degli accordi economici sottoscritti con le calciatrici ad eccezione della sola sig.ra Matilda Pucitta. Ha concluso, chiedendo irrogarsi, comunque, le seguenti sanzioni:

- al sig. Roberto Berti, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società ASD Spezia Calcio Femminile, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

L’avv. Orsola Palladino, in rappresentanza delle parti deferite, dopo breve confronto con il direttore sportivo della società, ha confermato che il solo accordo economico a non essere stato depositato dalla Società è quello con la calciatrice Matilda Pucitta a causa di un mero errore. Per il resto si è riportata integralmente ai propri scritti difensivi e ha insistito per il proscioglimento.

I motivi della decisione

Il Collegio, preso atto delle evidenze documentali sopravvenute, da cui emerge il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di trasmissione da parte dei deferiti (eccezion fatta per una atleta) - riscontri la cui valenza probatoria è stata riconosciuta dalla stessa Procura Federale - ritiene che l’incolpazione risulti fondata con riferimento al solo accordo economico sottoscritto dalla società ASD Spezia Calcio Femminile con la calciatrice Matilda Pucitta.

Risulta, infatti e per tale solo caso, provata la violazione dell’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF nella parte in cui prevede l’obbligo di deposito degli accordi sottoscritti dalle società di calcio femminile presso i Dipartimenti o le Divisioni competenti entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

In ragione di quanto sopra, accertata la ridotta responsabilità dei deferiti, limitata a un solo contratto, il Collegio ritiene congrue le seguenti sanzioni:

- al sig. Berti Roberto, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- alla società ASD Spezia Calcio Femminile, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Berti Roberto, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società ASD Spezia Calcio Femminile, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE Gaia Golia                                                                                                  Carlo Sica

Depositato in data 10 settembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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