F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFNT del 3 Settembre 2021 (motivazioni) – Melissa Olmi / ASD UP Comunale Tavagnacco – Reg. Prot. 3/TFN-ST
Decisione/0006/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0003/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composta dai Sigg.ri:
Antonio Rinaudo – Presidente;
Roberto Bucchi – Vice Presidente;
Filippo Crocè – Componente;
Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);
Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 agosto 2021, sul Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC della calciatrice Melissa Olmi (n. 18.11.2004 – matr. FIGC 6.974.361) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. FIGC 77830) al fine di ottenere l'annullamento del tesseramento della calciatrice minorenne per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27 luglio 2021, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, la sig.ra Iryna Shushkova ed il sig. Olmi Davide, genitori esercenti la responsabilità genitoriale, hanno chiesto l’annullamento del tesseramento pluriennale della propria figlia minorenne, Melissa Olmi con la società ASD UP Comunale Tavagnacco, deducendo la mancata sottoscrizione della madre Iryna Shushkova, della scheda di tesseramento in atti depositata.
Depositano altresì copia delle attestazioni di accettazione e di consegna della PEC con la quale il reclamo oggetto dell’odierno giudizio, è stato portato a conoscenza della Società contro interessata.
Il reclamo è fondato e pertanto va accolto.
Il Tribunale Federale Nazionale, riunitosi in data 26 agosto 2021, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dall’istante, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, in assenza di controdeduzioni della società sportiva cointeressata all’odierno procedimento, acquisita dal competente Comitato Regionale LND la scheda di tesseramento, verificato il regolare versamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva e sentite entrambe le parti, osserva che la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione della scheda di Tesseramento Pluriennale per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio, la richiesta di passaporto o carta di identità valida per l’espatrio ovvero l’iscrizione ad un corso extrascolastico culturale o sportivo, la scelta stessa dell’attività sportiva. Questioni, tutte, che vanno decise di comune accordo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Inconcepibile, quindi, che la sottoscrizione della scheda di tesseramento con vincolo pluriennale, a favore di Società Calcistica, Dilettantistica o di Serie, possa sottrarsi all’obbligo della firma congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo l’esistenza di eventuali limiti alla medesima responsabilità, disposti preventivamente e tassativamente dall’Autorità Giudiziaria competente.
Il tesseramento pluriennale della calciatrice minorenne Melissa Olmi è pertanto nullo e privo di effetti nella stagione sportiva 2020/2021, a far data dalla presentazione del ricorso, conservando ogni efficacia, anche per tacito assenso delle parti interessate, il tesseramento annuale e le attività svolte nella stagione precedente e fino alla presentazione del ricorso.
Considerata la mancata disponibilità allo svincolo della calciatrice minorenne Melissa Olmi da parte della società ASD UP Comunale Tavagnacco, che ha anche insistito nell'affermazione della validità pluriennale del tesseramento, in palese violazione della nuova formulazione dell'art. 39 NOIF, costringendo così i ricorrenti ad adire Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, si accoglie la domanda avanzata dalla difesa dei ricorrenti di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso presentato il 27 luglio 2021 dai genitori della calciatrice Melissa Olmi e, per l’effetto, annulla il tesseramento pluriennale in favore della società ASD UP Comunale Tavagnacco, a far data dalla presentazione del ricorso.
Condanna, ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte delle spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 agosto 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Pasquale Perta Antonio Rinaudo
Depositato in data 3 settembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia