C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 20/06/2018 – Delibera – Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 72 del 6/6/2018 – Squalifica fino al 24/10/2018 giocatore Giaon Daniel; Squalifica fino al 31/10/2018 giocatori Micheletti Federico e Olivetti Alessandro – Torneo tra squadre federate “Zevio Football Cup” – Categoria Allievi

Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 72 del 6/6/2018 – Squalifica fino al 24/10/2018 giocatore Giaon Daniel; Squalifica fino al 31/10/2018 giocatori Micheletti Federico e Olivetti Alessandro – Torneo tra squadre federate “Zevio Football Cup” - Categoria Allievi

La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato rituale ricorso avverso le delibere indicate in oggetto, assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona per i seguenti motivi : Squalifica fino al 24/10/2018 a carico del giocatore Giaon Daniel : “Per aver mantenuto un comportamento offensivo, ironico ed antisportivo nei confronti dell'arbitro a fine gara. La durata della sanzione a tempo tiene in considerazione la sospensione estiva dei campionati”. Squalifica fino al 31/10/2018 a carico del giocatore Micheletti Federico : “Per aver mantenuto, in qualità di capitano, un comportamento offensivo ironico ed antisportivo nei confronti dell'arbitro a fine gara. La durata della sanzione a tempo tiene in considerazione la sospensione estiva dei campionati” Squalifica fino al 31/10/2018 a carico del giocatore Olivetti Alessandro : “Per aver mantenuto un comportamento minaccioso, offensivo ed antisportivo nei confronti dell'arbitro a fine gara. La durata della sanzione a tempo tiene in considerazione la sospensione estiva dei campionati”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito, per le vie brevi l’arbitro che ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine agli episodi contestati; ritenute quindi le squalifiche più congrue rispetto all’accadimento dei fatti nella seguente misura : - la squalifica a carico del calciatore Giaon Daniel viene rideterminata in squalifica fino al 25/9/2018; - la squalifica a carico del giocatore Micheletti Federico viene rideterminata in squalifica fino al 30/9/2018; - la squalifica a carico del calciatore Olivetti Alessandro al, attesa la particolare gravità dell’espressione rivolta al direttore di gara (“muori”), viene rideterminata in squalifica fino al 15/10/2018 P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; - di ridurre al 25/9/2018 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Giaon Daniel; - di ridurre al 30/9/2018 la sanzione della squalifica fino a carico del giocatore Micheletti Federico; - di ridurre al 15/10/2018 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Olivetti Alessandro - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo noné dovuta.

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