C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 20/09/2017 – Delibera – Ricorso A.C. Carmenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 13/9/2017 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Carmenta – Stella Azzurra S.Anna del 10/9/2017 – inibizione Sig. Bonotto Filippo Dirigente accompagnatore fino al 25/9/2017, Ammenda di Ӗ 50,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.C. Carmenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 13/9/2017 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Carmenta – Stella Azzurra S.Anna del 10/9/2017 - inibizione Sig. Bonotto Filippo Dirigente accompagnatore fino al 25/9/2017, Ammenda di Ӗ 50,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C. Carmenta ha presentato rituale ricorso avverso le delibere indicate in oggetto, assunte dal Giudice Sportivo Regionale con Comunicato n. 22 del 13/9/2017 per i seguenti motivi : “nel somministrare i provvedimenti è emerso che al minuto 30’ del secondo tempo la società CARMENTA ha sostituito il giocatore n. 11 PASQUALON Marco (nato il 9.5.97) con il giocatore n. 15 FACCHINELLO Simone (nato il 11.6.93), violando così l'obbligo per le società iscritte al campionato di Prima Categoria di schierare in campo e per tutta la durata dell'incontro, almeno un atleta nato a partire dal 1 gennaio 1997”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Carmenta; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito personalmente il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato : - che al momento dell’appello, e quindi del riconoscimento personale, prima dell’inizio della gara, il Sig. Bance Abdoul Walissou indossava la maglia n. 16.; - che, successivamente, all’atto della sostituzione il n. 16 subentrava al n. 9, ma non è stato in grado di ricordare se la maglia n . 16 era indossata dal sig. Bance Abdoul Walissou o dal sig. Facchinello Simone. tutto ciò premesso poiché non è stata raggiunta la prova dell’errore dello scambio di maglia e pertanto deve essere confermata la delibera del giudice sportivo di primo grado, attesa, inoltre, la fede privilegiata della deposizione dell’arbitro P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’Carmenta; - di confermare l’applicazione dell’art. 17 C.G.S. a carico della Società Carmenta, omologando la partita oggi presa in esame come segue : Carmenta-Stella Azzurra S.Anna 0-3; - di confermare la sanzione della ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Bonotto Filippo fino al 25/9/2017 - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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