C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 27/09/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Trissino Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 13/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Sitland Rivereel 2005-Trissino del 10/9/2017; Inibizione sino 25/9/2017 dirigente accompagnatore Meggiolaro Raffaello; ammenda € 50,00 alla Società – Campionato di Promozione

Ricorso A.S.D. Calcio Trissino Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 22 del 13/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Sitland Rivereel 2005-Trissino del 10/9/2017; Inibizione sino 25/9/2017 dirigente accompagnatore Meggiolaro Raffaello; ammenda € 50,00 alla Società – Campionato di Promozione

La Società A.S.D. Calcio Trissino ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 22 del 13/9/2017 e relative ai provvedimenti di cui all’oggetto, perché dalla documentazione in atti è emerso : “che al 2’ del 2° tempo la società Trissino ha sostituito il giocatore n. 2 Antoniazzi Leonardo (23.09.1999) con il giocatore n. 15 Fanni Giovanni (21.09.1998), facendo sì che per i successivi dieci minuti di gioco in campo non fosse schierato alcun giocatore della società Trissino nato a partire dal 1.1.1999 in poi”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla SA.S.D. Calcio Trissino esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha confermato che, in effetti, nel rapporto di gara vi è stato un errore materiale, peraltro anche avvalorato dai Dirigenti della Soc. Trissino, in forza del quale è stata riportata la sostituzione del calciatore n. 2 Antoniazzi Leonardo (Trissino) con il n. 15 Fanni Giovanni (Trissino) al 2’ del secondo tempo, anziché al 41’ del secondo tempo come in effetti intervenuto. Al 2° del secondo tempo in realtà risulta uscito il calciatore Turrin Ovidiu ed è entrato il calciatore Cocona Jodi dell’anno 2000. La certezza deriva dal fatto che la sostituzione del calciatore Antoniazzi Leonardo è intervenuta in occasione di un infortunio accaduto al 41’ del 2° tempo che ha determinato l’uscita autorizzata lungo la linea laterale più vicina allo spogliatoio. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Calcio Trissino; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Sitland Rivereel 2005 -Trissino 0-1; di annullare la sanzione della inibizione fino al 25/9/2017 inflitta a carico del dirigente accompagnatore Meggiolaro Raffaello; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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