C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/10/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Julia Sagittaria Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Julia Sagittaria-Fossaltese del 23/9/2017; Inibizione sino 9/10/2017 dirigente accompagnatore Zanotel Guglielmo; ammenda € 60,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.C.D. Julia Sagittaria Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Julia Sagittaria-Fossaltese del 23/9/2017; Inibizione sino 9/10/2017 dirigente accompagnatore Zanotel Guglielmo; ammenda € 60,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Julia Sagittaria ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 27 del 27/9/2017 e relative ai provvedimenti di cui all’oggetto, perché : “la società Julia Sagittaria al 30º del IIº tempo ha sostituito il giocatore Pavan Tommaso (1997) col giocatore Bozzatto Giovanni (1992), così venendo a mancare, per il residuo di durata della partita, un giocatore nato dal gennaio 1997, come prescritto dal C.U. n. 1 del 4/7/2017 del campionato in corso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Julia Sagittaria; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì, personalmente l’arbitro, il quale ha confermato il rapportino di fine gara con le avvenute sostituzioni, evidenziando, tuttavia, di aver annotato per ultima la sostituzione avvenuta per prima, in termini cronologici (vale a dire quella avvenuta al 19’ del secondo tempo del calciatore Segato con il calciatore Geromin nato il 17/12/1998) dalla Società ospitante Julia Sagittaria. Alla luce delle risultanze documentali e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara, risulta che fin dal 19’ del secondo tempo la Società Julia aveva in campo un giocatore nato dal 1° gennaio 1997 in poi e precisamente il calciatore Geromin Luca, nato il 17/12/1998 ed entrato al 19’ del secondo tempo in sostituzione del calciatore n. 11 Segato Guido e che pertanto la sostituzione evidenziata dal Giudice Sportivo in realtà è risultata del tutto ininfluente ai fini del rispetto della norma P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Julia Sagittaria; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Julia Sagittaria – Fossaltese 6-1; di annullare la sanzione della inibizione fino al 9/10/2017 inflitta a carico del dirigente accompagnatore Zanotel Guglielmo; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non è dovuta.
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