C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 04/10/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Grego Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Grego Padova-Albignasego del 23/9/2017; ammenda € 50,00 alla Società; Inibizione sino 9/10/2017 dirigente accompagnatore Spedicato Fausto; Squalifica una giornata giocatore Pasquetto Giacomo – Campionato Regionale Juniores

Ricorso A.S.D. Grego Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 27 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17/5 CGS gara Grego Padova-Albignasego del 23/9/2017; ammenda € 50,00 alla Società; Inibizione sino 9/10/2017 dirigente accompagnatore Spedicato Fausto; Squalifica una giornata giocatore Pasquetto Giacomo – Campionato Regionale Juniores

La Società A.S.D. Grego Padova ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 27 del 27/9/2017 e relative ai provvedimenti di cui all’oggetto, perché : “nell’emettere i provvedimenti sanzionatori è stata rilevata la posizione irregolare (mancato tesseramento) del giocatore Pasquetto Giacomo (Grego Padova).” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Grego Padova; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che la ricorrente ha fornito copia della carta di identità del calciatore Pasquetto Giacomo, da cui risulta che l’esatto cognome dello stesso è D’Alfonso Pasquetto Giacomo; rilevato, altresì, che il calciatore D’Alfonso Pasquetto Giacomo risulta regolarmente tesserato per la Società Grego Padova, il Tribunale deve necessariamente annullare le sanzioni inflitte quanto alla posizione irregolare del calciatore, ma deve altresì confermare la sanzione pecuniaria nei confronti della Società Grego Padova per la negligente compilazione della distinta formazione squadra, dove il predetto è stato indicato soltanto come “Pasquetto Giacomo” e non con il cognome completo di D’Alfonso Pasquetto Giacomo, inducendo così in errore il Giudice Sportivo chiamato ad esaminare i documenti di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Grego Padova; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Grego Padova – Albignasego 2 - 1; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; di annullare la sanzione della inibizione fino al 9/10/2017 inflitta a carico del dirigente accompagnatore Spedicato Fausto; - di annullare la squalifica per una giornata a carico del calciatore D’Alfonso Pasquetto Giacomo; - essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non è dovuta.

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