C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/10/2017 – Delibera – Ricorso G.S.D. Primavera Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 CGS gara Povegliano Veronese-Primavera del 23/9/2017; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 25/10/2017 dirigente accompagnatore Rosolin Gino; Squalifica per una giornata al giocatore Frontera Dennis – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso G.S.D. Primavera Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 CGS gara Povegliano Veronese-Primavera del 23/9/2017; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 25/10/2017 dirigente accompagnatore Rosolin Gino; Squalifica per una giornata al giocatore Frontera Dennis – Campionato Allievi Provinciale

La Società G.S.D. Primavera Verona ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Verona pubblicata nel C.U. n. 13 del 27/9/2017 e relative a quanto segue : “esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. Primavera ha fatto partecipare il calciatore FRONTERA Dennis , attualmente non tesserato, si delibera: …………..” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla G.S.D. Primavera; esaminata la documentazione ufficiale in atti;

rilevato che il tesseramento inerente al giocatore Frontera Dennis è stato proposto dalla Soc. Primavera il 19/9/2017; rilevato che la Delegazione Provinciale di Verona segnalava nel sistema informatico l’irregolarità del tesseramento in data 23/9: rilevato, altresì, che in data 5/10/2017 il G.S.D. Primavera provvedeva a sanare la pratica e che, conseguentemente, l’Ufficio Tesseramento di Verona provvedeva a ratificare detto tesseramento in pari data; constatato quindi che il giocatore è stato impiegato prima della convalida del tesseramento predetto, e a nulla rilevando che l’irregolarità dello stesso sia stata verificata solo in data 23/9 in quanto, l’aver fatto giocare il calciatore prima di essere certi dell’effettivo tesseramento, è posto a carico ed a rischio della stessa Società; si conferma quindi l’irregolare partecipazione del Frontera all’incontro oggi preso in esame; si ritiene, inoltre, per uniformità di giudizio di questa Corte, di rideterminare l’importo dell’ammenda in 50 € P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società G.S.D. Primavera; - di confermare l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S. a carico del G.S.D. Primavera, omologando la gara oggi presa in esame con il seguente risultato : Povegliano - Primavera 3 - 0, di confermare la sanzione della inibizione fino al 25/10/2017 a carico del Sig. Rosolin Gino; - di confermare squalifica per una giornata il giocatore Frontera Dennis; - di rideterminare l’importo della ammenda di € 50,00.- - In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, la tassa reclamo non è dovuta

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