C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/10/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Lampo 1945 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 15 del 27/9/2017 – Squalifica per otto giornate giocatore Zanon Massimo– Campionato di 2^ Categoria
Ricorso U.S.D. Lampo 1945 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 15 del 27/9/2017 – Squalifica per otto giornate giocatore Zanon Massimo– Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Lampo 1945 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel C.U. n. 15 del 27/9/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per otto giornate assunta nei confronti del giocatore Massimo ZANON per i seguenti motivi : “-rilevato che al 50 minuto del 2º il direttore di gara subiva una spinta da parte del giocatore n. 6 della società Lampo 1945, sig. Zanon Massimo; -che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla U.S.D. Lampo 1945; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente che si sono riportati alla loro scritta difensiva; considerato che da quanto descritto dallo stesso direttore di gara, risulta che valutata nel suo complesso la condotta posta in essere dal calciatore Zanon Massimo non può essere qualificata violenta non essendo la stessa volta ad arrecare danno fisico allo stesso D.d.G.; la condotta in questione, viceversa, ha più le caratteristiche dell’atto irriguardoso ed irrispettoso, pertanto questa Corte ritiene più congrua la sanzione della squalifica di quattro giornate; conseguente alla nuova qualificazione del fatto, dovrà essere la mancata applicazione delle disposizioni previste dal C.U. n. 104/A della F.I.G.C. del 17/12/2014 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Lampo 1945; di ridurre a quattro giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zanon Massimo; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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