C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 11/10/2017 – Delibera – Ricorso U.S. San Giovanni Ilarione Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 CGS gara Albaredo-San Giovanni Ilarione del 24/9/2017; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 25/10/2017 dirigente accompagnatore Cambiolo Agostino; Squalifica per una giornata al giocatore Fochesato Alessio – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso U.S. San Giovanni Ilarione Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Verona di cui al Comunicato n. 13 del 27/9/2017 – Applicazione art. 17, commi 1 e 5 CGS gara Albaredo-San Giovanni Ilarione del 24/9/2017; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione fino al 25/10/2017 dirigente accompagnatore Cambiolo Agostino; Squalifica per una giornata al giocatore Fochesato Alessio – Campionato Allievi Provinciale

La Società U.S. San Giovanni Ilarione ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Verona pubblicata nel C.U. n. 13 del 27/9/2017 e relative a quanto segue : “esaminata la documentazione ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc. San Giovanni Ilarione ha fatto partecipare il calciatore FOCHESATO Alessio, attualmente non tesserato, si delibera di applicare ai danni della stessa il disposto di cui al l'art.17 nº 1 e 5 del C.G.S: ..… omissis …..” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, non ha preso in esame il ricorso presentato dalla Società U.S. San Giovanni Ilarione, dichiarandolo inammissibile, per non aver allegato allo stesso la ricevuta della raccomandata comprovante l’avvenuto invio di copia del ricorso alla società controparte, come disposto dall’art. 46, comma 5 e art. 38, comma 7 del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere, perché inammissibile, il ricorso presentato dalla Società U.S. San Giovanni Ilarione; - di confermare tutti i provvedimenti sanzionatori assunti dal Giudice Sportivo di primo grado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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