C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/10/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 4/10/2017 – Applicazione art. 17, comma 5 CGS gara Montebaldina-Olimpica del 24/9/2017; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione fino al 18/10/2017 dirigente accompagnatore Fasoli Simone – Campionato Giovanissimi Regionale
Ricorso A.C.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 29 del 4/10/2017 – Applicazione art. 17, comma 5 CGS gara Montebaldina-Olimpica del 24/9/2017; penalizzazione di 1 punto in classifica; Ammenda di € 60,00 alla Società; Inibizione fino al 18/10/2017 dirigente accompagnatore Fasoli Simone – Campionato Giovanissimi Regionale
La Società A.C.D. Olimpica Dossobuono ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel C.U. n. 29 del 4/10/2017 e relative a quanto segue : “espletati gli opportuni accertamenti dai quali emerge che il giocatore SABINO Nunzio (Olimpica Dossobuono) non risulta regolarmente tesserato per la Società Olimpica Dossobuono e quindi in posizione irregolare per partecipare alla gara in oggetto…….omissis ……”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Olimpica Dossobuono; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperiti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento della Delegazione Provinciale di Verona, dai quali é risultato che nel procedere alla ratifica della pratica di tesseramento relativa al giocatore Sabino Nunzio, si è incorso in un materiale errore di digitazione nell’indicare la data della ratifica del predetto tesseramento (25/9, anziché la data corretta del 15/9/2017); rilevato quindi che il tesseramento del calciatore Sabino Nunzio, nato il 4/3/2003, matricola n. 5733417, è stato convalidato con decorrenza 15/9/2017, viene confermata, di conseguenza, la regolarità della sua partecipazione alla gara presa oggi in esame che viene omologata con il risultato acquisito in campo di : Montebaldina-Olimpica Dossobuono 2-2 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di annullare l’applicazione dell’art. 17/5 del C.G.S., omologando la gara del 24/9/2017 con il risultato acquisito in campo c.s. : Montebaldina-Olimpica Dossobuono 2-2; - di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; di annullare la sanzione della inibizione fino al 18/10/2017 a carico del Sig. Fasoli Simone; - essendo il ricorso accolto non è dovuta la tassa reclamo.
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