C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/10/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Santangiolese Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 dell’11/10/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lando Alberto – Campionato Juniores Provinciale

 

Ricorso A.S.D. Santangiolese Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 17 dell’11/10/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lando Alberto – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.S.D. Santangiolese Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo pubblicata nel C.U. n. 14 del 4/10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per quattro giornate assunta nei confronti del giocatore Lando Alberto per i seguenti motivi : “dopo essere stato ammonito, andava verso un avversario e gli metteva una mano sul viso fino a farlo indietreggiare; alla notifica del provvedimento di espulsione apostrofava l'arbitro con epiteti offensivi e mentre usciva dal terreno di gioco, ritornava sui propri passi dirigendosi verso il direttore di gara, ma bloccato dai suoi compagni di squadra, si fermava a circa 5 metri, proferiva gravi insulti e minacce. Insulti che venivano reiterati all'uscita dall'impianto, nel parcheggio”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Santangiolese Calcio, dal quale emerge che la Società reclamante non contesta i fatti ascritti al proprio calciatore Lando Alberto, fatta eccezione per la reiterazione degli insulti all’uscita dall’impianto nel parcheggio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, peraltro, per le vie brevi, l’arbitro, il quale, nel confermare il proprio rapporto ha altresì ribadito che il calciatore Lando ha reiterato gli insulti anche all’uscita dall’impianto, nel parcheggio; considerato, pertanto che i fatti addebitati al calciatore Lando sono assolutamente pacifici e che la sanzione applicata dal Giudice di prime cure appare pienamente congrua agli stessi P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Santangiolese Calcio; di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Lando Alberto; - di disporre lì addebito della tassa reclamo non versata.

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