C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 18/10/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Frassinelle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 14 del 4/10/2017 – Squalifica per cinque giornate giocatore Mandato Andrea – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso U.S.D. Frassinelle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 14 del 4/10/2017 – Squalifica per cinque giornate giocatore Mandato Andrea – Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S.D. Frassinelle ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo pubblicata nel C.U. n. 14 del 4/10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per cinque giornate assunta nei confronti del giocatore Mandato Andrea per i seguenti motivi : “per aver sputato all'indirizzo dell'arbitro, colpendolo da dietro alla parte destra della schiena. Esibito il cartellino rosso, protestava sempre all'indirizzo del direttore di gara in maniera spropositata. Sanzione comminata in osservanza dell'art. 19 c.4 lett. A del C.G.S., aggravata dalla particolare volgarità e meschinità (alle spalle) in riferimento alla Regola 12 del Regolamento del Gioco del Calcio”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’U.S.D. Frassinelle; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito altresì, l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha precisato di essere stato in grado di individuare esattamente l’autore dello sputo nel calciatore Mandato, in quanto questo lo affiancava, leggermente arretrato, sul lato destro e lo ha chiaramente visto compiere il gesto contestato; ritenuto che il rapporto dell’arbitro riveste nel giudizio sportivo prova piena e privilegiata in base all’art. 35.1.1. C.G.S.; valutata la decisione dell’arbitro e ritenuta la sanzione congrua anche in relazione alla gravità dei fatti ascritti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Frassinelle; di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Mandato Andrea; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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