C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 25/10/2017 – Delibera – Ricorso Pol. Annia Serenissima C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 21 del 18/10/2017 Divisione C 5 – Squalifica per tre giornate giocatore Gjergji Refael – Campionato C 2 Divisione Calcio a Cinque

Ricorso Pol. Annia Serenissima C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 21 del 18/10/2017 Divisione C 5 – Squalifica per tre giornate giocatore Gjergji Refael – Campionato C 2 Divisione Calcio a Cinque

La Società Pol. Annia Serenissima C 5 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 21 del 18 /10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gjergji Refael per i seguenti motivi : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”, La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dal Pol. Annia Serenissima C 5; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione assunta dal Giudice di primo grado nei confronti del calciatore Gjergji che appare congrua rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Pol. Annia C 5; di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Gjergji Refael - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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