C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 02/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Ares Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 4/10/2017 – Squalifica fino al 13/12/2017 calciatore Trande Nicolò – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso A.S.D. Ares Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 15 del 4/10/2017 – Squalifica fino al 13/12/2017 calciatore Trande Nicolò  – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.S.D. Ares Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 15 del 4/10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica fino al 13/12/2017 assunta nei confronti del giocatore Trande Nicolò per i seguenti motivi : “per aver offeso il direttore di gara con frasi pesantemente discriminatorie ed offensive”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato A.S.D. Ares Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della società ricorrente; sentito altresì, personalmente l’arbitro il quale ha integralmente confermato il proprio rapporto di gara, ribadendo altresì di essere stato oggetto di offese di tipo discriminatorio razziale; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (v. art. 35.1.1. del C.G.S.);

valutata la sanzione emessa dal Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua rispetto agli addebiti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐  di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Ares Calcio; di confermare la sanzione della squalifica fino al 13/12/2017 a carico del calciatore Trande Nicolò ‐  di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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