C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 02/11/2017 – Delibera – Ricorso Pol.D. Belfiorese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 dell’11/10/2017 – Squalifica per otto giornate giocatore Scaglia Davide – Campionato Allievi Provinciale

Ricorso Pol.D. Belfiorese Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 16 dell’11/10/2017 –   Squalifica per otto giornate giocatore Scaglia Davide  – Campionato Allievi Provinciale

La Società Pol.D. Belfiorese ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 16 dell’11/10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per otto giornate assunta nei confronti del giocatore Scaglia Davide per i seguenti motivi : “espulso per aver tirato un calcio ad un giocatore avversario, colpiva volontariamente il direttore di gara calciandogli il pallone addosso, senza provocare dolore. All’esito di ciò. Manteneva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, reiterando la condotta anche a fine gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dalla Pol.D. Belfiorese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito altresì, l’arbitro a chiarimenti per le vie brevi,   ritenuto che i fatti si sono svolti nella loro materialità come descritti nel referto arbitrale, ma che il gesto di tirare il pallone contro l’arbitro, senza peraltro procurargli alcun dolore, deve essere interpretato come una scomposta protesta in reazione all’esibizione del cartellino rosso da parte del direttore di gara; valutata, conseguentemente, come più congrua ai fatti di cui sopra la sanzione della squalifica rivisitata sia in termini di durata, che in termini di modalità (squalifica a tempo fino al 15/11/2017)   P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐  di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Pol.D. Belfiorese; di rideterminare la sanzione disciplinare a carico del calciatore Scaglia Davide in squalifica fino al 15/11/2017; ‐  essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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