C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Grego Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 2/11/2017 – Inibizione fino al 27/11/2017 Dirigente Alloisi Gian Luca – Campionato Juniores Regionale

Ricorso A.S.D. Grego Padova Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 2/11/2017 – Inibizione fino al 27/11/2017 Dirigente Alloisi Gian Luca – Campionato Juniores Regionale

La Società A.AS.D. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 36 del 2/11/2017 e relativa all’inibizione del Dirigente Sig. Alloisi Gian Luca fino al 27/11/2017 per i seguenti motivi : “rilevato dal rapporto arbitrale che il Dirigente addetto all’arbitro Alloisi Gianluca lasciava l’impianto prima dell’uscita dell’arbitro, pertanto non adempiva ai suoi doveri”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Grego Padova nel quale asserisce che il dirigente che disimpegnava le funzioni di addetto all’arbitro era il Sig. Visentini Riccardo e non il Sig. Alloisi Gianluca, come indicato dalla Società interessata nella distinta formazione squadra ; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito altresì, l’arbitro, per le vie brevi il quale ha confermato che la persona addetta all’arbitro per la Società ospitante era il Sig. Visentini Riccardo e non Alloisi Gianluca, accoglie il ricorso dell’ASD Grego Padova e, di conseguenza,i annulla il provvedimento disciplinare a carico del Sig. Alloisi e viene viceversa sanzionato il Sig. Visentini Riccardo con l’inibizione fino al 27/11/2017 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Grego Padova; di annullare la sanzione della inibizione fino al 27/11/2017 nei confronti del Sig. Alloisi Gianluca; - di comminare la sanzione della inibizione fino al 27/11/2017 a carico del Sig. Visentini Riccardo (dirigente addetto all’arbitro); - essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non è dovuta.

 

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