C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 08/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Union LC Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 21 del 26/10/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pilati Tommaso – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso A.S.D. Union LC Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 21 del 26/10/2017 – Squalifica per quattro giornate giocatore Pilati Tommaso – Campionato Juniores Provinciale

La Società A.S.D. Union LC ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicata nel C.U. n. 21 del 26/10/2017 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per quattro giornate assunta nei confronti del giocatore Pilati Tommaso per i seguenti motivi : “dal referto si evince che il giocatore commetteva un violento fallo in azione nei confronti di un avversario che veniva colpito alla faccia con un pugno. Alla notifica del provvedimento si rivolgeva verso il direttore di gara con linguaggio irriguardoso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato A.S.D. Union LC; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che il gesto del pugno nei confronti dell’avversario, da parte del Pilati, è effettivamente avvenuto, anche se non è stato in grado di valutare l’effettiva intensità. A sostegno del fatto che non ci fosse particolare violenza è che non c’é stata alcuna conseguenza fisica. Ha confermato invece di essere stato offeso al momento dell’assunzione del provvedimento disciplinare. La Corte ritiene più congrua la sanzione della squalifica per tre giornate di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Union LC; di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pilati Tommaso; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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