C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 22/11/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Città di Paese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 dell’8/11/2017 – Applicazione art. 17/1 gara Città di Paese-Cartigliano del 21/10/2017; Ammenda di € 80,00; Inibizione sino al 4/12/2017 Massolin Emanuele Dirigente addetto all’arbitro – Campionato Juniores Regionale

Ricorso A.S.D. Città di Paese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 37 dell’8/11/2017 – Applicazione art. 17/1 gara Città di Paese-Cartigliano del 21/10/2017; Ammenda di € 80,00; Inibizione sino al 4/12/2017 Massolin Emanuele Dirigente addetto all’arbitro - Campionato Juniores Regionale

La Società A.S.D. Città di Paese ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 37 dell’8/11/2017 e relativa ai provvedimenti sanzionatori sopra indicati per i seguenti motivi : “per la partecipazione alla competizione del giocatore Pozzebon Daniele, nato l'1.11.2002, quindi in età non idonea, perché ancora non compiuti gli anni quindici; -non sono pervenute controdeduzioni da parte della società reclamata; -il reclamo é fondato e evidenzia una circostanza di particolare gravità per le conseguenze derivanti da un possibile infortunio di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Città di Paese con il quale dichiara di non aver ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’A.S.D. Cartigliano, circa il reclamo da quest’ultima presentato al Giudice Sportivo di prime cure concernente l’irregolare partecipazione alla gara indicata in oggetto del giocatore Pozzebon Daniele, nato l’1/11/2002, in età inferiore ai 15 anni; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato, preliminarmente, che la raccomandata relativa al reclamo di primo grado, proposto dalla società Cartigliano, non è stata spedita alla sede legale della società Città di Paese e, quindi, risulta violato il principio del contraddittorio, previsto dall’art. 38, commi 7 e 8, C.G.S., come richiamato dall’art. 33, co. 5 C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Città di Paese; di annullare l’applicazione dell’art. 17.commi 1 e 5 del C.G.S. e di confermare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di : Città di Paese-Cartigliano 5-0; - di annullare la sanzione della ammenda di € 80,00; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 4/12/2017 Massolin Giuseppe – Dirigente accompagnatore; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it