C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 22/11/2017 – Delibera – Ricorso ASD G.C. Castelnuovosandrà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 15/11/2017 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Castelnuovo Sandrà-Virtus del 22/10/2017 e 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 60,00; Inibizione fino al 13/12/2017 al dirigente accompagnatore Franzolin Roberto – Campionato Giovanissimi Regionale
Ricorso ASD G.C. Castelnuovosandrà Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 15/11/2017 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Castelnuovo Sandrà-Virtus del 22/10/2017 e 1 punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 60,00; Inibizione fino al 13/12/2017 al dirigente accompagnatore Franzolin Roberto – Campionato Giovanissimi Regionale
La Società ASD G.C. Castelnuovosandrà ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 40 del 15/11/2017 e relativa ai provvedimenti disciplinari indicati in oggetto per i seguenti motivi: “la Società Virtus Verona ha formalmente inoltrato reclamo lamentando il fatto che la Società Castelnuovosandrà utilizzava il giocatore Baruffaldi Nicolò come assistente dell'arbitro inserendo inoltre n. 7 (sette) calciatori di riserva …...…. viste le norme disposte dall'art.8, comma 2 (norme relative agli assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro) e dall'art. 8,comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del C.U. n. 1 dell'1/07/2017 del S.G.S.” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. G.C. Castelnuovosandrà nel quale la Società riferisce che il giocatore Baruffaldi Nicolò non era presente fisicamente in campo, pur essendo stato indicato nella distinta di gara e di tale fatto avrebbe informato l’arbitro prima dell’inizio dell’incontro; rilevato, peraltro, che nel reclamo la Società, dopo aver dichiarato che il Baruffaldi sarebbe stato assente e quindi non avrebbe potuto svolgere il ruolo di assistente all’arbitro, ha in ogni caso omesso di indicare chi avrebbe svolto quel ruolo all’interno della propria compagine; sentito altresì, l’arbitro, per le vie brevi il quale ha dichiarato di aver fatto regolarmente l’appello, di non aver riscontrato assenze rispetto alla distinta di gara e di non aver ricevuto richieste particolari (vale a dire la rettifica della distinta di gara alla luce di tale asserita assenza) da parte dei dirigenti della Società ricorrente; ritenuto, pertanto, che lo svolgimento della gara non sia stato regolare, violando quanto stabilito dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile Nazionale; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste fede piena e privilegiata (art. 35.1.1. C.G.S.); ritenuto, peraltro, che la sanzione della perdita della gara sia già afflittiva per la Società ricorrente (che in campo aveva ottenuto la vittoria), per cui ritiene equo riformare la decisione per quanto riguarda il punto di penalizzazione inflitto dal G.S. di primo grado che deve essere conseguentemente annullato P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società G.C. Castelnuvosandrà; - di confermare l’applicazione dell’art. 17. Comma 1 del C.G.S. a carico della Società ricorrente, che determina la partita persa per 0-3; - di annullare la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Giovanissimi Regionale; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 13/12/2017 a carico del Sig. Franzolin Roberto (dirigente addetto all’arbitro); - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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