C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 29/11/2017 – Delibera – Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 42 del 22/11/2017 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 4/12/2017 Piccini Vittorio Dirigente accompagnatore – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.C.D. Fossaltese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 42 del 22/11/2017 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione in classifica; ammenda di € 50,00; Inibizione fino al 4/12/2017 Piccini Vittorio Dirigente accompagnatore – Campionato di 1^ Categoria
La Società A.C.D. Fossaltese ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 42 del 22/11/2017 e relativa ai provvedimenti sanzionatori sopra riportati per i seguenti motivi : “nell'applicare la sanzione dell'ammonizione nei confronti del giocatore MAHMOUD Mohamed, dichiaratamente nato il 29.06.2000, in lista, è stato accertato, a seguito di indagini svolte presso l'Ufficio Locale Tesseramento, che il giocatore non risulta tesserato per la Società Fossaltese che lo ha impiegato nella competizione del 19.11.2017 contro la Società Team Biancorossi” La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.C.D. Fossaltese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperiti gli accertamenti di rito dai quali è risultato : - che la Società Fossaltese, nel compilare la distinta formazione della squadra della gara oggi presa in esame, non ha indicato correttamente il nominativo del calciatore n. 8, registrato fino a quel momento nel sistema informatico, limitandosi a riportare solo in modo parziale il nome e cognome del calciatore predetto;
- che dai documenti personali forniti dalla società ricorrente si è rilevato che il nome integrale del giocatore n. 8 è : “Cognome : MAHMOUD, Nome : Youssry Effat Mohamed El Saghir Mohamed”; - che l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. in base ai nuovi dati anagrafici ha provveduto a inserire nel sistema informatico i corretti dati anagrafici del calciatore interessato; - che la posizione del calciatore é regolare in quanto lo stesso (nato il 29/6/2000, matricola n. 6953009) è risultato tesserato a favore dell’A.C.D. Fossaltese, con decorrenza 2/8/2016; constatato, infine, che l’A.C.D. Fossaltese ha dimostrato nella fattispecie un comportamento superficiale, che ha indotto il Giudice di primo grado a una valutazione errata dei fatti P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Fossaltese; di annullare la sanzione dell’applicazione dell’art. 17/5 C.G.S. e di omologare la gara con il risultato acquisito in campo di : Team Biancorossi – Fossaltese 3 – 2; - di annullare un punto di penalizzazione in classifica; - di annullare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Piccini Vittorio; - di confermare la sanzione della ammenda di € 50,00; - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta. Comunicazioni correttive a modifica del C.U. del C.R. Veneto n. 42 del 22/11/2017 - Ricorso A.S.D. Città di Paese : leggi : “di annullare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Massolin Emanuele (e non Giuseppe)”; - Ricorso G.C. Castelnuovosandrà : leggi : “di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società”.
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