C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/12/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 29/11/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Scoccimarro Giovanni – Campionato Allievi Regionale
Ricorso A.S.D. Favaro 1948 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 29/11/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Scoccimarro Giovanni – Campionato Allievi Regionale
La Società A.S.D. Favaro 1948 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 44 del 29/11/2017 e relativa al provvedimento della squalifica per tre giornate del calciatore Scoccimarro Giovanni “per condotta violenta verso un avversario”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Favaro 1948; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, altresì, l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato sul rapporto di gara, specificando nel dettaglio l’episodio; considerato che l’art. 35.1.1. del C.G.S. conferisce al rapporto dell’arbitro prova piena e privilegiata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Faavaro 1948; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Scoccimarro Giovanni - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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