C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/12/2017 – Delibera – Ricorso U.S.D. Lentiai Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 26 del 29/11/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Kajbe Fehim – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso U.S.D. Lentiai Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 26 del 29/11/2017 – Squalifica per tre giornate giocatore Kajbe Fehim - Campionato di 2^ Categoria

La Società U.S.D. Lentiai ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 26 del 29/11/2017 e relativa alla squalifica per tre giornate inflitta a carico del giocatore Kajbe Fehim : “una giornata per espulsione diretta e due giornate per le successive ingiurie nei confronti del direttore di gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’U.S.D. Lentiai; esaminata la documentazione in atti; tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata (ex art. 35.1.1. C.G.S.); valutata la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado che appare congrua rispetto alle responsabilità del calciatore Kajbe Fehim P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S.D. Lentiai; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Kajbe Fehim; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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