C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 20/12/2017 – Delibera – Ricorso A.S.D. USMA Caselle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 13/12/2017 – Inibizione fino al 24/1/2018 Dirigente Piazza Emanuele ‐ Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. USMA Caselle Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 26 del 13/12/2017 – Inibizione fino al 24/1/2018 Dirigente Piazza Emanuele ‐ Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. USMA Caselle. ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel C.U. n. 26 del 13/12/2017 e relativa alla inibizione fino al 24/1/2018 a carico del Dirigente Piazza Emanuele; sanzione così determinata perché recidivo e per garantire l’afflitività della sanzione in quanto dal 18/12/2017 al 7/1/2018 non si svolge attività“. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ASD USMA Caselle esaminata la documentazione in atti; ritenuta congrua la sanzione in considerazione della recidiva e del periodo di sospensione P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera ‐  di respingere il ricorso presentato dalla Società ASD USMA Caselle; ‐  di confermare la sanzione della inibizione fino al 24/1/2018 a carico del Dirigente Piazza Emanuele; ‐  di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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