C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 03/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Calcio Burano 2015 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del 6/12/2017 – Squalifica giocatore Bullo Simone per sei giornate; Squalifica giocatore D’Este Alvise per tre giornate – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Calcio Burano 2015 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 21 del 6/12/2017 – Squalifica giocatore Bullo Simone per sei giornate; Squalifica giocatore D’Este Alvise per tre giornate - Campionato di 2^ Categoria

La Società A.S.D. Calcio Burano 2015. ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice della Delegazione Distrettuale di S.Donà pubblicate nel C.U. n. 21 del 6/12/2017 e relative : Squalifica per sei giornate inflitta a carico del giocatore Bullo Simone : “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava l'arbitro. Uscendo dal terreno di giuoco si arrampicava più volte sulla recinzione urlando verso la tribuna. A fine gara, dopo minacce ai calciatori avversari si avvicinava all'arbitro mettendogli una mano sul petto e, reiterando le offese, lo minacciava pesantemente. Squalifica per tre giornate a carico del giocatore D’Este Alvise : “espulso per minacce ad un avversario, alla notifica del provvedimento insultava l'arbitro”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ASD Calcio Burano 2015 esaminata la documentazione in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi per quanto riguarda la posizione del giocatore D’Este Alvise, considerato che, pur provocato da una lesione subita, l’azione posta in essere dal giocatore stesso si connota per una plurima violazione delle norme di comportamento stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva : insulti all’avversario , insulti e minacce all’arbitro; si ritiene, quindi, la sanzione irrogata dal G.S. di prime cure, congrua rispetto ai fatti accaduti; per quanto riguarda la posizione del giocatore Bullo Simone, sentito l’arbitro per le vie brevi, che ha sostanzialmente confermato quanto esposto nel rapporto di gara; ritenuto che il rapporto di gara dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; ritenuto, pertanto, la sanzione irrogata in primo grado, congrua rispetto ai fatti dichiarati dal direttore di gara, che viene confermata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio Burano 2015; - di confermare la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Bullo Simone; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore D’Este Alvise; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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