C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 51 del 20/12/2017 – Inibizione fino al 19/2/2018 dirigente Faella Marco Mauro- Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Casaleone 1956 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 51 del 20/12/2017 – Inibizione fino al 19/2/2018 dirigente Faella Marco Mauro- Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Casaleone 1956 ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Regionale pubblicata nel C.U. n. 51 del 20/12/2017 e relativa alla inibizione fino al 19/2/2018 a carico del Dirigente Faella Marco Mauro : “perché al termine della gara insultava e minacciava l’arbitro avvicinandosi allo stesso dandogli una leggera spinta sul petto (non rappresenta i requisiti come atto di violenza)”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ASD Casaleone 1956; esaminata la documentazione in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, il quale ha anche fatto pervenire un supplemento di rapporto, confermando di aver identificato con certezza l’autore del fatto contestato, nella persona del Dirigente accompagnatore Sig. Marco Faella , trattandosi della stessa persona che aveva sottoscritto e consegnato la lista dei calciatori e relativi documenti accompagnatori ritenuto che la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure risulta congrua rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Casaleone 1956; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 19/2/2018 a carico del dirigente Faella Marco Mauro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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