C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 30/11/2017 –Ammenda di € 200,00; disputa di due gare a porte chiuse; Squalifica fino al 28/3/2018 allenatore Marini Antonio; Inibizione fino al 28/3/2018 dirigente Bertozzo Graziano – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.S.D. Sanguinetto Venera Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 27 del 30/11/2017 –Ammenda di € 200,00; disputa di due gare a porte chiuse; Squalifica fino al 28/3/2018 allenatore Marini Antonio; Inibizione fino al 28/3/2018 dirigente Bertozzo Graziano - Campionato di 2^ Categoria

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale sciogliendo le riserve di cui ai Comunicati n. 48 e n. 51 preso in esame il ricorso presentato dall’A.S.D. Sanguinetto Venera; esaminata la documentazione in atti; sentito nella riunione del 12/12/2017 l’Avv. Marco Trevisani del Foro di Verona – difensore dei reclamanti;

sentito, altresì, personalmente l’arbitro, nella riunione odierna, il quale ha integralmente confermato il suo rapporto di gara; ritenute, pertanto, congrue le sanzioni comminate dal Giudice di primo grado in relazione ai gravi e rilevanti atti accertati in giudizio; visto l’art.11, comma 3, terzo periodo del C.G.S., e l’art. 18, comma 1, lettera d) del C.G.S, P.Q.M. la Corte Sportiva Territoriale previa revoca del provvedimento di sospensione provvisoria dell’esecutività della sanzione relativa alla disputa di gare a porte chiuse, ai sensi dell’art. 22, comma 12 del C.G.S., delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Sanguinetto Venera; - di confermare integralmente i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice di primo grado : a) la sanzione della disputa di n. 2 gare a porte chiuse (di cui una gia’ scontata); b) la sanzione della ammenda di € 200,00; c) la sanzione della squalifica fino al 28/3/2018 a carico dell’allenatore Marini Antonio; d) la sanzione della inibizione fino al 28/3/2018 a carico del dirigente Bertozzo Graziano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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