C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 29/11/2017 – Applicazione art. 17, comma 1 C.G.S. gara Union Feltre-Giorgione Calcio 2000 del 19/11/2017; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 20/12/2017 dirigente accompagnatore Frasson Lorenzo – Campionato Regionale Allievi Elite
Ricorso A.S. Giorgione Calcio 2000 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 29/11/2017 – Applicazione art. 17, comma 1 C.G.S. gara Union Feltre-Giorgione Calcio 2000 del 19/11/2017; Ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 20/12/2017 dirigente accompagnatore Frasson Lorenzo - Campionato Regionale Allievi Elite
La Società A.S. Giorgione Calcio 2000 ha presentato ricorso avverso le decisioni sopra descritte assunte dal Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 44 del 29/11/2017 e relative a quanto segue : “Sciolta la riserva di cui al C.U. n. 42 del 21/11/2017 inerente la validità della gara in oggetto, la Soc. Union Feltre S.R.L. ha formalmente inoltrato reclamo lamentando il fatto che la Soc. Giorgione CALCIO 2000 utilizzava come assistente all'arbitro il calciatore DURANTE Leonardo inserendo inoltre n.7 (sette) calciatori di riserva. La Soc. Giorgione Calcio 2000 non ha presentato controdeduzioni. Preso in esame il ricorso presentato dalla Soc. Union Feltre S.R.L.. - esaminata la documentazione ufficiale agli atti; - viste le norme disposte dall'art. 8 comma 2 (norme relative agli assistenti dell'Arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'Arbitro) e dall'art. 8 comma 3 (norme sulla sostituzione dei calciatori) del C.U. n.1 dell'01/07/2017 del S.G.S; - accertato che dette norme non sono state rispettate dalla Soc. Giorgione Calcio 2000”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dalla A.S. Giorgione Calcio 2000; lette le controdeduzioni fatte pervenire dall’U.S. Union Feltre; esaminata la documentazione ufficiale in atti; visto l’art. 8,comma 2 su richiamato del C.U.n. 1 dell’1/7/2017 del S.G.S., il quale impone alla società che utilizzi un giocatore nel ruolo di Assistente all'Arbitro che intenda impiegarlo anche quale calciatore nella medesima gara di ridurre il numero dei giocatori in lista, in modo da non aumentare il numero dei giocatori di riserva; visto il successivo punto 8.3 il quale esclude la riduzione nel caso in cui il calciatore di riserva non possa ab origine essere utilizzato quale giocatore per impossibilità sia sotto il profilo formale (indicazione di giocatori di riserva in numero massimo oltre al giocatore indicato quale assistente all'Arbitro) sia sotto il profilo sostanziale (condizione soggettiva del giocatore che ne impedisca l'utilizzo);
rilevato che il calciatore Durante Leonardo è stato indicato in distinta esclusivamente come assistente all’arbitro e non come giocatore di riserva, né è stato utilizzato dalla Società Giorgione 2000 in tale ultima veste P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.S. Giorgione Calcio 2000; - di annullare l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. a carico Giorgione Calcio 2000, omologando la gara oggi presa in esame con il seguente risultato acquisito in campo di : Union Feltre-Giorgione Calcio 2000 1-3; - di annullare tutte le altre sanzioni assunte nel giudizio di primo grado e indicate in epigrafe; - essendo il reclamo accolto, la tassa reclamo non è dovuta. ------------- La Corte ritiene inoltre di far proprio quanto osservato anche dal Giudice Sportivo di primo grado nel C.U. n. 51 del 20/12/2017 pag. 1497 ad identico proposito, sottolineando e ribadendo : “come sia poco coerente con la funzione educativa dell’esercizio sportivo nella categoria di appartenenza, il tentativo di sovvertire il risultato conseguito sul campo ricorrendo a questioni formali non incidenti nella sostanza della competizione”.
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