C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 31/01/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Prodeco Calcio Montello Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 24/1/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanardo Paolo – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Prodeco Calcio Montello Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 24/1/2018 – Squalifica per tre giornate giocatore Zanardo Paolo - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Prodeco Calcio Montello ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Regionale pubblicata nel C.U. n. 60 del 24/1/2018 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per tre giornate assunta nei confronti del giocatore ZANARDO Paolo per i seguenti motivi : “una giornata per doppia ammonizione, due giornate perché alla notifica del provvedimento insultava ripetutamente l'Arbitro cercando di avvicinarsi allo stesso ma trattenuto dal suo capitano”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dall’A.S.D. Prodeco Calcio Montello; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, munito di delega come da documenti in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara, specificando le ingiurie a lui rivolte : tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto arbitrale riveste prova piena e privilegiata (v. art. 35.1.1. del C.G.S.) valutato il provvedimento sanzionatorio del Giudice di prime cure che appare congruo rispetto ai fatti acclarati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Prodeco Calcio Montello; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zanardo Paolo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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