C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 07/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Trecenta C 5 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 24/1/2018 Divisione Calcio a 5 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Trans Lusia – Trecenta C5 del 12/1/2018; ammenda di € 100,00; Squalifica ulteriore per una giornata giocatori Mora Michele, Zanirato Massimo e Maragno Nicola; inibizione fino al 5/2/2018 dirigente accompagnatore Galli William – Coppa Veneto C 5 Serie “D”
Ricorso A.S.D. Trecenta C 5 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 44 del 24/1/2018 Divisione Calcio a 5 - Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Trans Lusia – Trecenta C5 del 12/1/2018; ammenda di € 100,00; Squalifica ulteriore per una giornata giocatori Mora Michele, Zanirato Massimo e Maragno Nicola; inibizione fino al 5/2/2018 dirigente accompagnatore Galli William - Coppa Veneto C 5 Serie “D”
La Società A.S.D. Trecenta C 5 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale nel C.U. n. 44 del 24/1/2018 e relative ai provvedimenti sanzionatori sopra indicati per i seguenti motivi : “a seguito del reclamo della Soc. Trans-Lusia C5 ha formalizzato il preannunciato avverso la regolarità della gara in oggetto, lamentando la partecipazione alla stessa, tra i giocatori della soc. Trecenta C5, dei seguenti giocatori : MORA Michele, ZANIRATO Massimo, MARAGNO Nicola, a carico dei quali residuava una squalifica come da C.U. n. 53 del 13.01.2016 per provvedimenti assunti nel Torneo Veneto Futsal Cup nella gara del 23.12.2015. Nessuna controdeduzione è pervenuta alla data odierna da parte della soc. Trecenta C5. Effettuati gli accertamenti di rito da cui è emerso che i tre giocatori sopra indicati dalla data del 23.12.2015 alla data di disputa della gara in oggetto non hanno preso parte ad alcuna gara di Torneo Veneto Futsal Cup od altro equiparabile (cit. Coppa Veneto), pertanto non avevano titolo per partecipare alla gara in epigrafe, in quanto Torneo comparabile a quello in cui è stata comminata la sanzione ancora pendente La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dall’A.S.D. Trecenta C 5 esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta la correttezza procedurale seguita dal Giudice Sportivo di primo grado per l’applicazione delle sanzioni in oggetto, nonché la correttezza nel merito della decisione assunta, conforme al costante orientamento degli Organi Disciplinari di questo Comitato (cfr. da ultimo Comunicato Ufficiale n. 70 dell’11/3/2016 pag. 1960) P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Trecenta C 5; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17/5 del C.G.C. e, conseguentemente, la partita oggi presa in esame viene così omologata : Trans Lusia – Trecenta C 5 : 6-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00.-; - di confermare la squalifica ulteriore di una giornata a carico dei calciatori Mora Michele, Zanirato Massimo e Maragno Nicola; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 5/2/2018 a carico del dirigente accompagnatore Galli William; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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