C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 07/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Vittsangiacomo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 31/1/2018 –Squalifica per tre giornate giocatore Dall’Anese Matteo – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Vittsangiacomo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 62 del 31/1/2018 –Squalifica per tre giornate giocatore Dall’Anese Matteo - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Vittsangiacomo ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel C.U. n. 62 del 31/1/2018 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per tre giornate assunta nei confronti del giocatore Dall’Anese Matteo per i seguenti motivi : “una giornata per doppia ammonizione, due giornate perché alla notifica del provvedimento usava espressioni blasfeme in segno di protesta”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Vittsangiacomo esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuta più congrua rispetto ai fatti descritti la sanzione della squalifica per due giornate di gara a carico del calciatore Dall’Anese P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Vittsangiacomo; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dall’Anese Matteo; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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