C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 07/02/2018 – Delibera – Ricorso Pol. Rosegaferro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2018 – Squalifica per cinque giornate giocatore Rodeghero Alessandro – Campionato Juniores Provinciale

Ricorso Pol. Rosegaferro Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 36 del 24/1/2018 – Squalifica per cinque giornate giocatore Rodeghero Alessandro - Campionato Juniores Provinciale

 La Società Pol. Rosegaferro ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel C.U. n. 36 del 24/1/2018 e relativa al provvedimento sanzionatorio della squalifica per cinque giornate assunta nei confronti del giocatore Rodeghero Alessandro per i seguenti motivi : “espulso per offese al direttore di gara; all’atto del provvedimento si avvicinava al suddetto spingendolo con entrambe le mani sul petto. Al termine della gara teneva un linguaggio blasfemo ed un comportamento minaccioso”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Pol. Rosegaferro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha pienamente confermato la dinamica dei fatti descritta nel rapporto di gara: tenuto conto che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro riveste prova piena (cfr. art. 35.1.1. del C.G.S.) valutata la sanzione assunta in primo grado che appare congrua rispetto ai fatti addebitati P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Rosegaferro; - di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Rodeghero Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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