C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Boys Buttapedra 2006 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 24/1/2018 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Giovanni Ilarione-Boys Buttapedra 2006 del 21/1/2018, ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 5/2/2018 dirigente accompagnatore Lollato Antonio – Campionato di 1^ Categoria
Ricorso A.S.D. Boys Buttapedra 2006 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 24/1/2018 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara San Giovanni Ilarione-Boys Buttapedra 2006 del 21/1/2018, ammenda di € 50,00 alla Società; Inibizione fino al 5/2/2018 dirigente accompagnatore Lollato Antonio - Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S.D. Boys Buttapedra 2006 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Regionale pubblicate nel C.U. n. 60 del 24/1/2018 indicate in epigrafe per i seguenti motivi : “nell'erogare il provvedimento relativo all'ammonizione comminata in campo dall'arbitro al giocatore BAMFO Davide, è emersa la posizione irregolare dello stesso, non risultando, alla data della disputa della gara in oggetto, tesserato per la Società ASD BOYS Buttapedra 2006”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il ricorso presentato dall’ASD Boys Buttapedra 2006; esaminata la documentazione in atti; esperiti gli accertamenti di rito presso l’Ufficio Tesseramento Regionale del C.R.V.; constatato che dai predetti accertamenti è risultato che la Società ricorrente ha perfezionato la pratica di tesseramento del giocatore BAMFO Davide, soltanto in data 25/1/2018 e che l’Ufficio Tesseramento ha provveduto alla sua convalida nella medesima data; accertato, altresì, che la Società ricorrente in data 21/12/2017 si è limitata a richiedere un cartellino di riconoscimento a favore del giocatore sopra indicato, ma non ha provveduto in tale data ad inviare la richiesta di tesseramento; constatato,infine, che per le ragioni su esposte viene confermata la partecipazione irregolare del giocatore BAFO Davide alla gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Boys Buttapedra 2006; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara (v. art. 17/5 del C.G.S.), omologando la stessa con il seguente risultato : San Giovanni Ilarione-Boys Buttapedra 2006 3-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 5/2/2018 a carico del dirigente accompagnatore Lollato Antonio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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