C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 21/02/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Cornuda Crocetta 1920 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Giovanile Pizzocco – Cornuda Crocetta del 24/1/2018 – Ammenda di € 100,00.— per prima rinuncia – Campionato Regionale Giovanissimi

Ricorso A.S.D. Cornuda Crocetta 1920 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 64 del 7/2/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Giovanile Pizzocco – Cornuda Crocetta del 24/1/2018 - Ammenda di € 100,00.— per prima rinuncia - Campionato Regionale Giovanissimi

La Società A.S.D. Cornuda Crocetta 1 920 ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale 1pubblicate nel C.U. n. 64 del 7/2/2018 e relative ai seguenti provvedimenti sanzionatori : - sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 relativa alla gara del 24/1/2018 Giovanile Pizzocco – Cornuda Crocetta 1920 (art. 17/1 C.G.S.) -Ammenda di € 100,00 a carico della Società : per prima rinuncia disputa gara. per i seguenti motivi : “si rileva dal R.A. che, attesi i tempi regolamentari, la soc. Cornuda Crocetta 1920 non si presentava in campo, pertanto la gara non poteva avere regolare svolgimento. Persona terza, tale Stefano Masin, in alcun modo riferibile alla Soc. Cornuda Crocetta in quanto non inserito nell'organico in atti, faceva pervenire il giorno seguente dichiarazione, per la quale la soc. non si sarebbe presentata in campo per un presunto guasto in itinere. Tale dichiarazione tuttavia contrasta con la diversa dichiarazione del segretario della Soc. Giovanile Pizzocco il quale, nelle more della gara stante l'assenza della consorella, contattava telefonicamente il segretario della soc. Cornuda Crocetta che comunicava che non vi era alcuna intenzione di partecipare all'incontro. Rilevato pertanto che non trova adeguata giustificazione l'assenza della soc. Cornuda Crocetta 1920 all'incontro, e che si dubita della bontà della dichiarazione del terzo; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Cornuda Crocetta 1920; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevando come la ricostruzione della Società ricorrente sia assolutamente anomala e poco credibile in quanto vie era la possibilità concreta di avvisare la squadra avversaria dell’asserito inconveniente successo al mezzo di trasporto; rilevando in tutto ciò un comportamento quanto meno negligente da parte della Società Cornuda P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Cornuda Crocetta 1920; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 17/1 del C.G.S., confermando l’omologazione della gara oggi presa in esame c.s. : Giovanile Pizzocco-Cornuda Crocetta 3-0; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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