C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 21/02/2018 – Delibera – Ricorso Calcio Caldiero Terme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 14/2/2018 – Ammenda di € 120,00.-; Squalifica tre giornate giocatore Antolini Jacopo; diffida per 4 ammonizioni giocatore Marconcini Giacomo – Campionato Regionale Giovanissimi Elite “B”
Ricorso Calcio Caldiero Terme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 66 del 14/2/2018 – Ammenda di € 120,00.-; Squalifica tre giornate giocatore Antolini Jacopo; diffida per 4 ammonizioni giocatore Marconcini Giacomo - Campionato Regionale Giovanissimi Elite “B”
La Società Calcio Caldiero Terme ha presentato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 66 del 14/2/2018 e relative ai seguenti provvedimenti sanzionatori : -Ammenda di € 120,00 a carico della Società : “per insistenti insulti ed offese all’arbitro durante la gara”. -squalifica per tre giornate a carico del giocatore Antolini Jacopo : “una giornata per espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato l’arbitro”. - sanzione di diffida per aver raggiunto il numero di 4 ammonizioni al giocatore Marconcini Giacomo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Calcio Caldiero Terme; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato che i sostenitori della Società ricorrente gli hanno rivolto durante l’incontro offese ed insulti ed ha fornito maggiori dettagli in ordine al comportamento del giocatore Antolini Jacopo; alla luce di quanto sopra, la Corte conferma, ritenendoli congrui in relazione ai fatti come precisati dall’arbitro, i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice di primo grado nei confronti della Società (ammenda di € 120) e del giocatore Antolini Jacopo (squalifica per tre giornate); tenuto conto inoltre che il direttore di gara ha fatto pervenire un supplemento del rapporto di gara nel quale ha dichiarato di aver espulso al 35’ del secondo tempo, il calciatore Marconcini Giacomo per doppia ammonizione, la Corte quindi, in parziale accoglimento del ricorso del Calcio Caldiero, annulla la sanzione della diffida per aver raggiunto il numero di quattro ammonizioni a suo carico (che risultano essere ora in numero di 3) e infligge nei confronti del calciatore medesimo la squalifica per una giornata a seguito della predetta espulsione P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Calcio Caldiero Terme; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 120,00; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Antolini Jacopo; - di infliggere una giornata di squalifica al calciatore espulso Maconcini Giacomo - essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non è dovuta.
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