C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 14/03/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Maserà Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di al Comunicato n. 37 del 28/2/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Maserà – Padova Football Academy + 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 25,00; inibizione fino al 14/3/2018 dirigente accompagnatore Longo Alessandro – Campionato Provinciale Giovanissimi Elite
Ricorso A.S.D. Maserà Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di al Comunicato n. 37 del 28/2/2018 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Maserà – Padova Football Academy + 1 punto di penalizzazione; ammenda di € 25,00; inibizione fino al 14/3/2018 dirigente accompagnatore Longo Alessandro – Campionato Provinciale Giovanissimi Elite
La Società ASD Maserà ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel C.U. n. 37 del 28/2/2018 con la quale ha assunto le sanzioni sopra riportate, per i seguenti motivi : “esaminati gli atti ufficiali e constatato che l'arbitro designato non ha potuto dare inizio alla gara in oggetto ne all'ora ufficiale ne entro i termini di attesa regolamentari per il rifiuto da parte della Soc.A.S.D. Maserà di mettere a disposizione il sottoindicato terreno di gioco (cod. campo 1691 comunale in via Olimpiadi come riportato sul retro calendario Giovanissimi Elite gir. C)”; La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Maserà; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato di aver aspettato il tempo di attesa regolamentare pari a 35 minuti prima di autorizzare la squadra avversaria ad allontanarsi dal campo di gioco, ritenendo sospesa la gara in quanto non era stato messo a disposizione il campo destinato alla disputa della stessa P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Maserà; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della Società Maserà e quindi omologare l’incontro oggi preso in esame c.s. : Maserà-Padova Football Academy 0-3; - di confermare la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica del Campionato Giovanissimi Provinciale 2017/18; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 25,00; - di confermare la sanzione dell’inibizione fino al 14/3/2018 a carico del dirigente accompagnatore Longo Alessandro: - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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