C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 21/03/2018 – Delibera – Ricorso U.S. Ardisci e Spera Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 14/3/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Zianigo-Ardisci e Spera per 0-3 dell’11/3/2018, ammenda di € 50.00 e Inibizione fino al 26/3/2018 Dirigente accompagnatore Bressan Andrea – Campionato di 1^ Categoria

Ricorso U.S. Ardisci e Spera Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 14/3/2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Zianigo-Ardisci e Spera per 0-3 dell’11/3/2018, ammenda di € 50.00 e Inibizione fino al 26/3/2018 Dirigente accompagnatore Bressan Andrea - Campionato di 1^ Categoria

La Società U.S. Ardisci e spera ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo Regionale sopra riportate, assunte con Comunicato n. 43 del 7/3/2018 per i seguenti motivi : “emerge dal referto arbitrale che, la 35º del I tempo, la società Ardisci e Spera ha sostituito l'atleta Paolo Volpato (classe 1997) con l'atleta Mario Agliano (classe 1994), così contravvenendo all'obbligo imposto (C.U. n. 1 del 4.7.2017, par. A/3 lett. b) di impiegare per tutta la durata della gara un atleta nato dall'1.1.1997, la cui violazione é sanzionata con la perdita della gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società U.S. Ardisci e Spera, affermando che l’arbitro aveva invertito l’ordine temporale delle sostituzioni di due giocatori; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha fatto pervenire un supplemento di rapporto nel quale ha confermato quanto già riferito nel referto arbitrale e cioè che la Società ricorrente ha effettuato le seguenti sostituzioni : “al 35’ del primo tempo è uscito il giocatore n. 7 Volpato Paolo (classe 1997) ed è entrato il n. 14 Agliano Mario (classe 1994) al 46’ del secondo tempo è uscito il giocatore n. 3 Simoncini Davide (classe 1993) ed è entrato il n. 13 Toso Nicholas (classe 2000)”; constatato che, alla luce di quanto sopra, l’U.S. Ardisci e Spera ha contravvenuto all’obbligo imposto (cfr. C.U. n. 1 del C.R. Veneto del 4/7/2017) di impiegare per tutta la durata della gara un atleta nato dall'1.1.1997, la cui violazione é sanzionata con la perdita della gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società U.S. Ardisci e Spera; - di confermare a carico dell’U.S. Ardisci e Spera l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara, omologando l’incontro oggi preso in esame c.s. : Zianigo – Ardisci e Spera 3-0; - di confermare la sanzione della ammenda di € 50,00; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Bressan Andrea fino al 26/3/2018; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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