C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 21/03/2018 – Delibera – Ricorso U.S.D. San Michele Salsa Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 43 del 7/3/2018 – Delibera ripetizione della gara S.Michele Salsa-1919 Cadore del 4/3/2018 – Campionato di 2^ Categoria
Ricorso U.S.D. San Michele Salsa Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Belluno di cui al Comunicato n. 43 del 7/3/2018 – Delibera ripetizione della gara S.Michele Salsa-1919 Cadore del 4/3/2018 - Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. San Michele Salsa ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Belluno assunta con Comunicato n. 43 del 7/3/2018 per i seguenti motivi : “visto il rapporto di gara con il supplemento dai quali si evince che il direttore di gara ha riconosciuto il proprio errore tecnico: in particolare ha ammonito due volte lo stesso calciatore con conseguente espulsione avvenuta solo dopo dieci minuti dalla ripresa del gioco, il GS stabilisce la ripetizione della suddetta gara”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società San Michele Salsa esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo della regola di cui all’art. 17, co 4, lett. c) del C.G.S., in quanto la mancata espulsione del calciatore colpito dalla sanzione della doppia ammonizione, rimasto conseguentemente in campo per circa 10 minuti, e di per se stesso fatto idoneo ad incidere sulla regolarità di svolgimento della gara. Infatti la squadra di appartenenza del giocatore ha potuto beneficiare di una situazione di vantaggio, pur se temporaneo, derivante dalla possibilità di disputare la gara a ranghi completi e non con un calciatore in meno come avrebbe dovuto accadere da regolamento P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società San Michele Salsa; - di confermare la decisione di ripetere la gara San Michele Salsa – 1919 Cadore del Campionato di 2^ Categoria, in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Belluno; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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