C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 05/04/2018 – Delibera – Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 14/3//2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Vabrenta – Cassola del 20/3/2018 – ammenda di € 50,00; inibizione fino al 26/3/2018 dirigente accompagnatore Todesco Ernesto – Campionato Regionale Juniores

Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 14/3//2018 – Sanzione sportiva della perdita della gara Vabrenta – Cassola del 20/3/2018 - ammenda di € 50,00; inibizione fino al 26/3/2018 dirigente accompagnatore Todesco Ernesto – Campionato Regionale Juniores

La Società A.S.D. Football Valbrenta ha presentato ricorso avverso la decisioni del Giudice Sportivo Regionale assunte con Comunicato n. 40 del 14/3/2018 per i seguenti motivi :

Rilevato dal rapporto arbitrale che al minuto 40' del secondo tempo la società Football Valbrenta sostituiva il n 9 con il n. 14 Diane Aboubacar nato il 20.12.1994, ossia un giocatore fuori quota, difformemente da quanto previsto dal regolamento del campionato, pubblicato in CU n. 1 del 4.7.2017 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preso in esame il rituale ricorso presentato dalla Società Football Valbrenta esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato di aver controllato personalmente la distinta consegnatagli dalla Società Valbrenta e la corrispondenza dei numeri delle carte di identità ivi indicati compresa quella del giocatore n. 14 identificato nel Sig.Diane Mouhameth Saloum (nato il 21/9/1998) e ciò prima dell’inizio della gara. Durante l’appello non ha verificato la corrispondenza tra il nome scritto nella lista precompilata e il nome risultante dalla carta di identità consegnatagli, limitandosi alla verifica del cognome (Diane); alla luce di quanto oggi precisato dal direttore di gara, appare evidente che c’è stato un errore materiale nella compilazione della lista formazione squadra che è stato corretto solo parzialmente con l’inserimento del numero della carta di identità di Diane Mouhameth, calciatore che ha effettivamente giocato, entrando al 40’ del secondo tempo in sostituzione del n. 9 sul risultato di 4-0 per la Società Valbrenta P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Football Valbrenta ; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara e di omologare l’incontro oggi preso in esame c.s.: Valbrenta-Cassola 4-0; - di annullare la sanzione della ammenda di € 50,00.- - di annullare la sanzione della inibizione fino al 26/3/2018 a carico del dirigente accompagnatore Todesco Ernesto; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it