C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 83 del 11/04/2018 – Delibera – Ricorso A.C. Tregnago 1931 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 28-3-2018 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Tregnago-Bevilacqua, ammenda di € 50.00; Inibizione fino al 9/4/2018 dirigente accompagnatore Cenci Fulvio – Campionato di 2^ Categoria

Ricorso A.C. Tregnago 1931 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 78 del 28-3-2018 – Sanzione sportiva perdita della gara per 0-3 incontro Tregnago-Bevilacqua, ammenda di € 50.00; Inibizione fino al 9/4/2018 dirigente accompagnatore Cenci Fulvio – Campionato di 2^ Categoria

La Società A.C. Tregnago ha presentato ricorso avverso li decisioni su indicate del Giudice Sportivo Regionale pubblicate nel C.U. n. 78 del 28/3/2018 per i seguenti motivi : ”dal R.A. e dal rapportino rilasciato dall'Arbitro al termine della gara sottoscritto dai dirigenti delle società, è emerso che la società Tregnago 1931 schierava in campo un solo giocatore nato dal 1.1.1997, Dal Forno Jacopo, che veniva sostituito al 20' del 2' tempo, rimanendo pertanto fino alla fine della gara senza il giocatore prescritto”.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso in esame il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha riferito che dall’esame del rapportino relativo alla sostituzione del calciatore n. 9 Dal Forno Jacopo della Società Tregnago con il calciatore n. 16 Bartolomioli Alessio ,si rileva che vi è una correzione da n. 16 a n. 18 che rappresenta invece il calciatore Preto Giovanni, nato il 29/3/1997, effettivamente entrato nel terreno di gioco; l’errore, secondo il direttore di gara, è stato a lui indotto dal fatto che dalla panchina del Tregnago è stato esposto il cartello n. 16, mentre in realtà è entrato il n. 18; atteso che il Sig. Preto Giovanni, che effettivamente ha partecipato alla gara è nato il 29/3/1997 e che pertanto risulta essere rispettata la regola che richiede in questa categoria la partecipazione, per tutta la durata della gara, di almeno un calciatore nato successivamente all’1/1/1997, la Corte conferma il risultato della partita che va omologata con il risultato acquisito di 3-0 a favore della Società Tregnago P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Tregnago 1931; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico dell’A.C. Tregnago 1931 e di omologare l’incontro oggi preso in esame con il risultato acquisito in campo di : Tregnago 1931 – Bevilacqua 3-0; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 50,00: - di annullare la sanzione della inibizione fino al 9/4/2018 a carico del dirigente accompagnatore Cenci Fulvio; - essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non è dovuta.

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